La societa' ha per oggetto esclusivamente l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potra' svolgere qualunque attivita' connessa, complementare o affine con le precedenti e compiere ogni operazione accessoria. Potra' inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie ammesse dalla legge che saranno necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi comunque oggetto connesso al proprio.