Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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- art. 2 - la societa' ha per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile,; in particolare la coltivazione e la conduzione di fondi rustici sia di proprieta' propria, che dei suoi soci, che di terzi, in affitto, comodato o ad altro titolo; l'allevamento di animali , la silvicoltura , l'acquacoltura , l'attivita' agrituristica e le altre attivita' dirette alla manipolazione , trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici , anche non svolte su fondi coltivati , rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa , ed aventi prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dai terreni e dagli animali allevati sugli stessi. La gestione di aziende agricole potra' altresi' consistere nella conduzione e nella concessione in affitto aziende o rami di aziende operanti nel settore agricolo in genere , nell'allevamento o nei settori sopra riportati. Potra' consistere in ogni altra attivita' prevista dal d. L. 18/05/2001 n. 228 -orientamento e modernizzazione del settore agricolo. Per il conseguimento dell'oggetto sociale (e quindi in via strumentale e non prevalente) la societa' puo' inoltre compiere, entro i limiti e secondo le modalita' di legge (e comunque non nei confronti del pubblico), ogni operazione (mobiliare od immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria), comprese la prestazione di garanzie (reali o personali) anche per debiti di terzi e la partecipazione o la cointeressenza in altre societa' aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio. Puo', quindi, a titolo esemplificativo: - stipulare contratti di mutuo, di apertura di credito in conto corrente, di finanziamento ed in genere contratti bancari, salvo il divieto di concedere prestiti a favore di soci; prestare garanzie reali o personali, anche per debiti di terzi (con esclusione degli amministratori, a norma dell'art. 2626 cod. Civ. ); - compiere in genere qualsiasi atto o svolgere qualsiasi attivita', ad eccezione degli atti e delle attivita' riservati dalle leggi citate o da altre disposizioni di legge a soggetti in possesso di particolari requisiti che la societa' non possiede.
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