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La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - l'esercizio dell'agricoltura e delle attivita' connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile e precisamente: la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell'azienda agricola; l'agriturismo. Per coltivazione del fondo, per silvicolture e per allevamento del bestiame si intendono le attivita' dirette alla cura dello sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acqua dolci, salmastre o marine. Si considerano connesse alla precedenti,svolte dalla stessa societa' agricola, le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Vi rientrano inoltre le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale. La societa', quindi, ha per oggetto esclusivo l'attivita' agricola nella piu' ampia accezione dei termini, comprese le attivita' ad esse connesse, cosi' come definite dall'art. 2135 del codice civile, compreso l'agriturismo. Essa potra', inoltre, al solo fine di raggiungere lo scopo sociale e quindi in via non prevalente ma strumentale e non nei confronti del pubblico: a) contrarre mutui ed in genere ricorrere ad ogni forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con societa' e privati; b) prestare fideiussioni o altre garanzie equivalenti solo in via occasionale, mai nei confronti del pubblico e limitatamente ad operazioni inerenti l'oggetto sociale, nonche' compiere tutte le operazioni connesse e relative direttamente o indirettamente alla gestione, purche' il tutto non si ponga in contrasto con la normativa dettata dalla legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modificazioni introdotte dal d. L. N. 385 del 1? settembre 1993 pubblicato nel supplemento n. 92 della g. U. N. 230 del 30 settembre 1993, sue eventuali successive modifiche legislative ed atti amministrativi emanati in correlazione ad esso; c) assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, societa' e consorzi la cui attivita' sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non risulti modificato l'oggetto sociale e mai a titolo prevalente. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime dovra' comunque essere deliberata dall'assemblea, ex art. 2479 bis c. C. , fermo restando il disposto dell'art. 2361 c. C. Nonche' il diritto di recesso, ex art. 2473 c. C. , in capo al socio che non abbia consentito all'operazione. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate alle societa' di intermediazione mobiliare, quelle di mediazione e comunque tutte le attivita' per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.
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