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La societa' cooperativa, senza finalita' di lucro, ha lo scopo mutualistico di favorire lo sviluppo, tra i soci, del nuoto, di tutti gli sport in genere, delle attivita' ricreative e per il tempo libero. La cooperativa persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. Nei rapporti mutualistici con i soci, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento tra i soci. La parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' anche operare, sia pure in via non prevalente, con terzi non soci. La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': diffondere e promuovere la pratica del nuoto e dello sport in genere, ponendo a disposizione dei soci impianti, attrezzature, servizi sportivi, ricreativi, di svago, di ritrovo ed organizzando le relative attivita'. Al fine di perseguire il suo oggetto, la societa' potra' acquistare terreni e fabbricati, costruire impianti, edificare immobili, cedere i precitati beni in locazione, comodato, in gestione ed in proprieta'; gestire, sia direttamente che a mezzo di terzi, impianti sportivi, locali di spettacolo, ritrovo, ricreazione, bar, ristoranti, istituire servizi medico-sportivi, organizzare attivita' culturali. Per la realizzazione dell'oggetto sociale la societa': a) potra' partecipare ad enti ed organismi in genere, che possano comunque rendere piu'completa, piu' efficiente e piu' utile l'azione della societa'; b) potra' provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della l. 31. 1. 1992 n. 59 succ. Modd. Intt. ; c) potra', inoltre, come attivita' complementari e strumentali a quelle esercitate, compiere tutte le operazioni ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, purche' non comportino sollecitazione del pubblico risparmio o, in genere, purche' non comportino atti che,per natura o modo di esercizio, sono riservati a banche o a intermediari finanziari.
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