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Titolo ii scopo oggetto art. 3 (scopo mutualistico)3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita'. La cooperativa non ha finalita' speculative e intende far partecipare i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione e' impegnata. Essa si propone in via generale di concorrere alla valorizzazione tecnico economica delle produzioni agricole ed in particolare di quelle cerealicole, all'assistenza tecnica alle aziende dei soci, alla tutela del mercato di tali produzioni, allo sviluppo tecnico, economico e sociale dell'agricoltura, nel quadro degli orientamenti e degli indirizzi generali dell'economia regionale e nazionale, nonche' degli obiettivi della politica agricola dell'unione europea. Art. 4 (oggetto sociale)4. 1 considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita nell'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha quindi per specifico oggetto lo svolgimento di tutte le attivita' connesse al ciclo vegetativo delle principali colture della zona, nonche' il loro trasporto, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci. Piu' precisamente la societa' potra':a) acquistare, costruire, affittare e gestire impianti per le fasi successive alla raccolta dei prodotti agricoli, in particolare per l?Essiccazione, lo stoccaggio e la conservazione dei cereali;b) realizzare con mezzi propri o con macchine prese in affitto le attivita' preparatorie dei terreni agricoli, la semina, la concimazione, i trattamenti collettivi antiparassitari, la raccolta ed il trasporto sui mercati di vendita o nei centri di stoccaggio;c) acquistare, vendere, affittare e gestire macchine agricole ed attrezzature di ogni genere utili alla buona gestione delle aziende dei soci e della comunita' rurale;d) acquistare e distribuire fertilizzanti, sementi, mangimi, fitofarmaci, prodotti anticrittogamici, nonche' ogni altro prodotto, materiale o scorta occorrente per l'agricoltura;e) acquistare ed assumere in affitto od altra forma terreni da enti pubblici e privati o da singoli proprietari, per coltivarli a conduzione diretta;f) provvedere alla vendita al dettaglio e all'ingrosso, anche in forme speciali, dei prodotti agricoli conferiti dai soci; acquistare e ripartire tra i soci generi alimentari, vestiario e altre merci di abituale consumo, alle migliori condizioni possibili;g) gestire spacci aziendali e chioschi per la vendita al dettaglio dei prodotti conferiti dai soci o acquistati presso altri soggetti economici aventi scopo affine a quello della cooperativa;h) organizzare e fornire ai soci servizi di assistenza alla produzione, consulenze tecniche su difesa delle coltivazioni da parassiti animali e vegetali, programmazione e gestione piani di concimazione, consulenza su scelte varietali e progettazione impiantistica in genere;i) promuovere il perfezionamento della tecnica agraria ai fini dell'incremento della produzione, e il miglioramento della gestione aziendale anche dal punto di vista amministrativo e fiscale, avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni;j) promuovere l'autofinanziamento dei soci della cooperativa raccogliendo solo dagli stessi prestiti di denaro destinati esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale predisponendo all?Uopo apposito regolamento. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra i non soci;k) aderire a cooperative e a consorzi tra cooperative al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione e la ricerca di una conveniente gestione economica; aderire inoltre ad organismi, associazioni o societa' che abbiano fra gli scopi sociali l'esercizio di attivita' analoghe o affini a quella della cooperativa;l) assistere i soci sotto il profilo finanziario instaurando con questi anche rapporti di c/c e, piu' in generale, rapporti finanziari in senso lato, al fine di consentire lo sviluppo dell'autofinanziamento, usufruendo, se possibile, di particolari forme di intervento pubblico sull'eventuale onerosita' dei finanziamenti ottenuti dagli stessi;m) assicurare ai soci la possibilita' di usufruire di un servizio di assistenza amministrativa, fiscale e pensionistica fornito dalla struttura organizzativa delle acli;n) partecipare ad attivita' di divulgazione agricola promossa da enti pubblici e privati, nonche' promuovere direttamente tali attivita', fruendo dei contributi e benefici previsti dallo stato od enti locali;o) promuovere e gestire attivita' educative e scolastiche per i giovani agricoltori e loro famiglie, beneficiando di provvidenze emanate dallo stato o da enti locali;p) promuovere con tutti i mezzi possibili il benessere morale e materiale dei soci e delle loro famiglie. La cooperativa si impegna inoltre a:- valorizzare le produzioni agricole del territorio non solo con l?Applicazione di adeguate tecniche colturali, ma anche attraverso la certificazione dei prodotti e la ricerca di appropriati marchi di qualita';- adottare tutte le pratiche colturali che garantiscono la tutela dell?Ambiente, la salubrita' dei prodotti e la salvaguardia delle caratteristiche e delle peculiarita' del paesaggio rurale della zona. Al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' della cooperativa, potranno concorrere con la loro opera i soci che, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, siano disponibili nel campo della conduzione degli impianti delle macchine e degli attrezzi agricoli e nella gestione del magazzino. Per perseguire le proprie finalita' statutarie e nell'interesse dei soci, tutte le attivita' previste dal presente articolo potranno essere svolte sia in favore dei soci che verso terzi non soci, purche' l'attivita' verso questi ultimi risulti non prevalente. Nei confronti dei soci dovra' essere rispettato il principio della parita' del trattamento. 4. 2 la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 4. 3 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale4. 4 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C.
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