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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: - la valorizzazione delle produzioni agricole dei propri soci, la tutela e il miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci produttori agricoli; per i raggiungimento di tale scopo la cooperativa intende attuare: a) l'organizzazione della raccolta, della lavorazione, della trasformazione e della vendita dei prodotti conferiti dai soci, per destinarli all'uso alimentare o alla lavorazione industriale, nonche' alla vendita diretta o tramite terzi; b) realizzare le finalita' suddette sia con impianti propri che di terzi, tali da consentire anche la migliore utilizzazione di eventuali sottoprodotti; c) la promozione di iniziative tendenti all'incremento della produzione in genere, al miglioramento qualitativo della produzione stessa, attraverso qualsiasi mezzo di perfezionamento ivi compresa la qualificazione professionale dei soci, e delle loro maestranze o collaboratori in genere; d) l'acquisto e la cessione ai soci di tutti i materiali, le attrezzature, mezzi strumentali occorrenti, sia in italia che all'estero, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia, anche attuando gli adempimenti finalizzati al raggiungimento e conseguimento dei benefici consentiti dalle disposizioni in materia; e) raggiungimento della migliore economicita' e produttivita' delle aziende dei soci della cooperativa anche attraverso l'attivita' di consulenza che la cooperativa potra' prestare in favore di soci o di terzi; f) il compimento delle operazioni finalizzate alla assistenza in favore dei soci volta all'ottenimento dei contributi previsti da enti comunitari, dallo stato e dagli enti locali in genere; g) la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, finanziarie, bancarie ivi compreso: contrarre mutui, concedere ipoteche, fideiussioni ed, in special modo, fare direttamente e/o indirettamente operazioni di credito agrario con istituti autorizzati a svolgere tali operazioni. In particolare potra' svolgere le seguenti attivita': - la raccolta, macellazione, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti avicoli e cunicoli e, comunque, di ogni genere di animali, conferiti prevalentemente dai soci; - la coltivazione del fondo; - la silvicoltura; - l'allevamento di animali della specie avicola/cunicola e comunque di ogni genere; - l'esercizio di attivita' connesse alle precedenti. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si considerano "connesse" alle precedenti le attivita', svolte dalla stessa societa' agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonche' le attivita' di agriturismo. Sono altresi' considerate, "attivita' agricole connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile", le produzioni di: - energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; - carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; - prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Al riguardo si precisa che: - per fonti "rinnovabili agroforestali": s'intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. Biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a); - per fonti "fotovoltaiche": s'intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica; - per "carburanti derivanti da produzioni vegetali": s'intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 allegato i, articolo 2, comma 2); - per "prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli": s'intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. Che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c. D. Chimica verde). La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. . La cooperativa puo' assistere i soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura agli stessi di beni e servizi. La cooperativa intende qualificarsi come cooperativa a mutualita' prevalente e come tale provvedera', ricorrendone i presupposti, agli adempimenti previsti dalla normativa speciale in materia.
Parole chiaveIl campo di attività di Società Cooperativa Agricola Avimecc rientra nel macrosettore Alimentari, area Carni bianche e uova. L'attività principale è classificata con codice ATECO 01.47.00: Allevamento di pollame.
Società Cooperativa Agricola Avimecc è registrata anche con le denominazioni: "SOCIETA AVIMECC", "AVIMECC", "COOPERATIVA AVIMECC", "SOCIETA COOPERATIVA AVIMECC", "SOCIETA' COOPERATIVA AVIMECC", "COOPERATIVA AGRICOLA AVIMECC" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AVIMECC".
La categoria dimensionale di Società Cooperativa Agricola Avimecc è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 9.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.