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La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto le attivita' previste dall'articolo 2135 del codice civile, ed in particolare a titolo indicativo e non esaustivo e definitivo: a) la coltivazione in comune di terreni vincolati dai soci; b) affittare e/o acquistare terreni per la coltivazione in comune; c) allevare in comune bestiame; d) la vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari propri o conferiti dai soci , anche previa trasformazione e manipolazione, ed anche a mezzo di spacci o negozi, munendosi, ove necessario, delle prescritte autorizzazioni; e) svolgere attivita' agrituristiche in tutte le forme previste dalla vigente legislazione organizzando altresi' attivita' ricreative e culturali nell ambito dell'azienda; f) svolgere e promuovere attivita' rivolte al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere e sperimentare l'ambito della produzione agricola, e migliorare la conoscenza del territorio; g) acquistare o affittare impianti, macchinari ed attrezzature strumentali allo svolgimento delle attivita' di cui sopra. H) acquistare terreni e fabbricati rurali o porzioni di essi per la manutenzione e la ristrutturazione volti allo svolgimento delle attivita' sociali. I) assistenza ai soci in tutto cio' che puo' giovare all'incremento della produzione ed al miglioramento e potenziamento del settore agricolo in genere con particolare riferimento alle colture agricole, ivi compresa la pioppicoltura, che possano valorizzare il territorio, provvedendo nel contempo alla raccolta, eventuale trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci; l) la distribuzione ai soci,in rapporto alla quantita' e qualita' dei prodotti conferiti,del ricavato delle vendite dell esercizio al netto di ogni spesa ed onere; m) qualsiasi altra attivita' affine,connessa complementare o accessoria a quelle di cui ai precedenti punti del presente articolo,ivi compresa la partecipazione a cooperative,consorzi,associazioni di produttori ed enti aventi scopi integrativi e complementari all attivita' della cooperativa; n) l'effettuazione di acquisti collettivi nell 'nteresse delle aziende agricole dei soci produttori; o) l'assistenza tecnica ai soci produttori; p) compiere trattamenti per la difesa dalle malattie delle piante con mezzi meccanici,terrestri ed aerei; q) acquistare,vendere,permutare condurre e coltivare direttamente i fondi rustici ed aziende agricole. A tale scopo compiere qualsiasi operazione immobiliare e finanziaria che attenga anche indirettamente all'oggetto sociale; r) trasformare terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi da comuni,dalla regione o dalle comunita' montane nonche' a presentare progetti di riqualificazione di aree degradate e di messa a coltura di terre incolte ai sensi della legislazione specifica; s) la conduzione di terreni agricoli conferiti dai soci,acquisiti in proprieta' in affitto o in qualsiasi altra forma per la successiva trasformazione e commercializzazione dei prodotti ivi ottenuti; la cooperativa potra' inoltre: t) costruire, acquistare o ristrutturare fabbricati o porzioni di essi da destinare ad uso abitativo dei soci; u) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell art. 4 della legge 31. 1. 92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. A tale fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, cosi' come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attivita' che ne forma l'oggetto. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17. 2. 1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del d. P. R. 29. 9. 1973 n. 601 e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 11 della legge 1. 9. 93 n. 385 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3. 3. 1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La societa' puo' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La societa', inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, puo' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione. Restano comunque tassativamente escluse quelle particolari attivita' di consulenza riservate a specifiche categorie professionali, intermediazione mobiliare, sollecitazione del pubblico risparmio, locazione finanziaria e/o erogazione del credito al consumo (anche nell'ambito dei propri soci) ovvero da esercitarsi nei confronti del pubblico, cosi' come espressamente recepite e regolamentate in apposite leggi speciali, nonche' ogni altra attivita' dalla legge vietata o subordinata a specifiche autorizzazioni.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 01.63.00) è: Attività che seguono la raccolta.
In base alla dimensione, Società Cooperativa Agricola Del Duc è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 316.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.