Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone i seguenti scopi: 1) di giovare all'economia delle aziende agricole e della famiglia contadina, riducendo i costi di produzione e proteggendo il prezzo dei prodotti agricoli; 2) di contribuire all'incremento e miglioramento della produzione agricola; 3) di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci; 4) di collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico; 5) di partecipare alle iniziative sociali, economiche e finanziarie promosse dagli organismi nazionali, provinciali e periferici della cooperazione e delle organizzazioni democratiche nel quadro della solidarieta' e dello sviluppo del movimento cooperativo e per il benessere dei lavoratori. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Per cio' stesso la cooperativa puo' aderire alla lega nazionale cooperative e mutue, agli organismi periferici provinciali e regionali di legacoop nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale nonche' alle altre associazioni di riferimento. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, provvede: a) ad acquistare, prendere in affitto, noleggiare macchine agricole al fine di gestire servizi agromeccanici e tutti gli altri servizi necessari alle attivita' agricole dei soci e di terzi b) ad acquistare o prendere in affitto impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli; c) ad acquistare e vendere collettivamente prodotti agricoli e non agricoli necessari all'agricoltura e quanto altro possa servire all'incremento dell'agricoltura stessa e al fabbisogno dei soci; d) ad acquistare, costruire o prendere in affitto immobili da adibirsi a sede sociale, a magazzini e a ricovero macchine; e) all'assistenza sanitaria, culturale, ricreativa e mutualistica in genere; f) acquistare, assumere in affitto o in altra forma, da privati, da societa', da enti ed anche da soci terreni per coltivarli; g) ad eseguire attivita' di spalatura neve e di ghiaccio e spargisale; h) ad effettuare trasporti in genere con particolare cura dei trasporti di prodotti agricoli e lavoro complementare; i) a svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine agli scopi sopra elencati. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilita' illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/76 e successive modifiche nonche' le operazioni di cui alle leggi 1/91, 197/91 e di cui al d. Lgs. 385/93 e successive modifiche. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile. Per il concreto funzionamento della cooperativa il c. D. A. Predisporra' regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci. In particolare i rapporti tra le societa' ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con maggioranze qualificate cosi' come indicate all'articolo 22 del presente statuto.
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