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La societa', che non ha finalita' speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui applicazione e diffusione e' impegnata. Ai sensi della normativa nazionale la cooperativa svolge la propria attivita' a favore dei produttori agricoli e ortofrutticoli, operanti nel territorio nazionale ed anche in quello comunitario. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2512 e seguenti del codice civile la societa' e' una cooperativa a mutualita' prevalente e, pertanto, svolge la propria attivita' prevalentemente a vantaggio dei soci produttori agricoli avvalendosi degli apporti di beni o servizi da parte degli stessi. La societa' puo' operare anche con i non soci, pur rimanendo nell ambito delle societa' cooperative a mutualita' prevalente. La societa', nel rispetto del carattere mutualistico, ha lo scopo di potenziare e valorizzare la produzione agricola e ortofrutticola nel quadro dei generali orientamenti dell economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell unione europea nella piena osservanza della normativa comunitaria. La societa' e' costituita su iniziativa dei produttori e svolge almeno una delle seguenti attivita': i) trasformazione comune; ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune; iv) organizzazione comune del controllo di qualita'; v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione; vii) appalti comuni dei mezzi di produzione. La cooperativa, ha per scopo la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, il miglioramento della qualita' dei prodotti ortofrutticoli, l'adeguamento del volume dell'offerta alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione della stessa, la conseguente immissione sul mercato della produzione degli aderenti, l'ottimizzazione dei costi di produzione e la redditivita' dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale, la stabilizzazione dei prezzi alla produzione, la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati, nonche' l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti, che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversita'. A tal fine la cooperativa: delibera in sede di assemblea generale dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto all'articolo 26, regole e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, proposti dal consiglio di amministrazione od in ottemperanza a precise disposizioni di legge che, una volta approvati, saranno adottati dalla cooperativa e diverranno vincolanti per tutti i soci, potendo venire modificati, se del caso, soltanto dalla assemblea dei soci; garantisce la cernita, il magazzinaggio, la frigoconservazione e la commercializzazione, anche al minuto ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, dei prodotti ortofrutticoli conferiti dai soci al fine di ottenere un'effettiva concentrazione dell'offerta e le migliori condizioni di mercato per il collocamento delle produzioni sociali; rappresenta ed assiste per gli scopi previsti nel presente statuto nelle questioni economiche i produttori associati nei rapporti e nei confronti con gli organi della pubblica amministrazione e con tutti gli enti ed organizzazioni pubbliche e/o private interessate alla produzione ortofrutticola o che hanno scopi affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' conferito per contestuale ed immediato effetto dell'instaurazione del rapporto associativo; assicura una gestione amministrativa e contabile centralizzata e trasparente in tutte le diverse fasi della sua attivita'; stipula, anche per conto degli associati, accordi e contratti, necessari o, comunque, utili al raggiungimento degli scopi statutari; stipula, qualora lo ritenga utile o necessario, contratti con piu' cooperative, anche appartenenti a categorie diverse, che regoleranno, anche in forma consortile, la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese, per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile; stipula convenzioni ed accordi con soci e/o organismi promossi, collegati e partecipati, per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nonche' contratti per la fornitura di servizi necessari ai detti scopi. L'esternalizzazione di parte delle sue attivita' non solleva la cooperativa dalla piena responsabilita' nell'esecuzione dell'attivita' e nella gestione, nel controllo e nella supervisione della stessa; divulga, organizza, promuove e coordina studi, ricerche e attivita' di formazione concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive e della gestione dei residui nel pieno rispetto dell'ambiente nonche' dell'organizzazione di mercato, limitatamente al particolare settore produttivo che interessa la cooperativa. A tale fine puo' partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi o acquisire quote di societa' o enti attivi nel campo della ricerca; fornisce agli associati l'assistenza tecnica necessaria per potere applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente nonche' se del caso quella organizzativa e gestionale per le diverse produzioni ortofrutticole in tutte le fasi colturali; tutela nel miglior modo possibile gli interessi economici dei produttori ortofrutticoli soci della cooperativa, promuovendo ed eseguendo tutte le attivita' necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, compreso l'acquisto presso aziende agricole non socie, in italia ed all'estero, di prodotti ortofrutticoli, a completamento di contratti di fornitura e/o di gamma, nel rispetto e con i limiti imposti dalle leggi vigenti per mantenere i requisiti di mutualita' e l'assenza dello scopo di lucro; riscuote, in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria; compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali; formula proposte agli enti pubblici e agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi nel settore ortofrutticolo; gestisce direttamente o tramite societa' specifiche impianti per il condizionamento, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli; puo' gestire direttamente o tramite societa' appositamente costituite aziende agricole o terreni agricoli; in funzione strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente ed in ogni caso con esclusione di ogni attivita' che possa definirsi da e nei confronti del pubblico, concede fidejussioni, avalli cambiari e ogni altra forma di garanzia a favore dei propri associati o societa' collegate, controllate o partecipate; costituisce fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, cosi' come previsto dall'art. 4, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; mette effettivamente a disposizione dei produttori associati, se necessario, mezzi tecnici appropriati per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti e, se necessario per la raccolta, nonche' fornisce agli associati le informazioni sulle disponibilita' di prodotto e sulle possibilita' di collocamento; promuove disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' richiedendo, se del caso, le attestazioni specifiche per una migliore tutela e valorizzazione delle produzioni conferite dagli associati; puo' svolgere attivita' di autofinanziamento attraverso la costituzione di una sezione di risparmio per la raccolta di fondi fra i propri soci destinati al perseguimento degli obiettivi sociali che sara' disciplinata da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, con divieto assoluto di raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma e nel pieno rispetto del disposto della legge 05/07/1991 n. 197 e successive modificazioni ed integrazioni; potra' aderire, direttamente o per il tramite di altri organismi associativi, a organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute impegnandosi a rispettare, ove pertinente, la normativa vigente. In ordine al conseguimento degli scopi sociali e all'attuazione delle relative azioni ed iniziative, la cooperativa puo' contrarre prestiti e mutui con istituti bancari e finanziari, aderire a consorzi collettivi di garanzia fidi e, piu' in generale, puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attivita' economica, avvalendosi di tutti i benefici di legge a favore delle societa' cooperative agricole. - qualora se ne ravvisi l'opportunita', la cooperativa puo' stipulare accordi o entrare a fare parte di organismi, enti o societa' di capitali, organizzazioni sindacali e professionali agricole, a carattere nazionale o sovranazionale, che svolgano attivita' e perseguano scopi che concorrano a raggiungere i fini che si prefigge la cooperativa. - la cooperativa ha la disponibilita' totale del prodotto degli associati per l'obbligo di conferimento assunto a norma dell'articolo 10 del presente statuto. Tale disponibilita' e' esercitata direttamente o per il tramite di organismi aderenti.
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