Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola ex art. 2135 del codice civile. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti agricoli conferiti, svolgendo tali attivita' anche in collaborazione con terzi. Pertanto l'attivita' che costituisce l'oggetto della cooperativa e' la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci. La cooperativa potra' svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale sopra specificato, e comunque attinenti e strumentali al medesimo, quali: 1. Stipulare, per conto dei soci, contratti per la fornitura dei beni e servizi; 2. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 3. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 4. Contrarre mutui, concedere o ricevere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c. C. ; 5. Compiere a favore dei soci, in relazione all'attivita' imprenditoriale dagli stessi svolta, operazioni di finanziamento e prestito anche in natura nonche' anticipazioni connesse al conferimento dei prodotti. La societa' cooperativa potra' promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti. E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La societa' non potra' esercitare attivita' finanziaria nei confronti del pubblico. La cooperativa potra', inoltre: - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; - costituire, nella forma ritenuta piu' idonea, uno specifico fondo mutualistico ai sensi della legge 59/92 e s. M. I. ; - dietro delibera assembleare, partecipare alla promozione, costituzione e sviluppo di gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.
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