Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuita' d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita' agricole: - a) la raccolta dei frutti pendenti e il relativo trasporto nei luoghi di commercializzazione; - b) i lavori di potatura, concimazione, zappettatura e quant'altro necessario per la coltivazione dei terreni agricoli, anche per conto terzi; - c) la coltivazione di fondi agricoli e la commercializzazione dei prodotti ottenuti ai fini di cui sopra: - d) la raccolta di radici di liquirizia; - la cooperativa puo' acquistare per se' il frutto pendente con successiva rivendita dello stesso, restando tale attivita' puramente accessoria a quella principale della raccolta; - la cooperativa puo' acquisire in fitto o in comodato i terreni agricoli ai fini di cui al punto c); - d) il conferimento alla cooperativa per la successiva rivendita dei prodotti dei propri fondi; - e) i servizi di pulitura e giardinaggio di ville, verde pubblico, parchi pubblici e privati. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.
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