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La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci,ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare l'allevamento di animali, la conduzione di fondi e l'esercizio di attivita' connesse. La societa' a tal fine potra': 1) gestire in forma collettiva una o piu' stalle sociali, organizzate con i piu' moderni criteri tecnici per l'allevamento del bestiame bovino da latte, da carne e da riproduzione, suino, equino e avicunicolo allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni economiche dei soci e contribuire al progresso tecnico e sociale nelle campagne. 2) acquistare terreni ricorrendo alle agevolazioni creditizie previste dalle vigenti leggi per lo sviluppo della proprieta' contadina e cooperativa per realizzare una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprieta' cooperativa a conduzione unita dei poderi, sia con la divisione dei terreni tra i soci. 3) realizzare la conduzione associata di tutti o di parte dei terreni di proprieta' dei soci o da questi condotti ad altro titolo. 4) assumere terreni in affittanza per condurli direttamente o per conto dei soci che li coltivino a conduzione unita o divisa ma con unita' di direttive. 5) coltivare, svolgere l'attivita' zootecnica e tutte le attivita' connesse all'esercizio dell'agricoltura sui terreni acquistati o assunti in affitto o in altra forma direttamente come cooperativa e sui terreni impegnati nella conduzione associata in cooperativa dai soci e dei quali i soci sono singolarmente proprietari, affittuari, mezzadri o comunque conduttori in qualsiasi forma. Tutti i foraggi prodotti nei terreni impegnati nella conduzione unita saranno conferiti alla stalla sociale. 6) ricevere in conferimento foraggi, mais, granoturco e altre graminacee, lettimi e bestiame prodotti ed allevati nei poderi condotti dai soci per produrre latte per conto degli stessi nelle stalle sociali, secondo quanto stabilito nel regolamento interno. 7) vendere in forma collettiva o, con diversa utilizzazione il bestiame allevato e i sottoprodotti ricavati. 8) distribuire tra i soci il latte, il bestiame e gli altri sottoprodotti ricavati dalla gestione della stalla sociale in rapporto al numero delle unita' foraggere da ognuno conferite. Il latte sara' trasportato in nome e per conto del singolo socio nella misura di presumibile spettanza di ciascuno salvo conguaglio a fine esercizio alla latteria dagli stessi indicata della quale conservano con la disponibilita' del prodotto il diritto a rimanere o a divenire soci. 9) distribuire tra i soci sempre in rapporto alle unita' foraggere conferite e in conformita' alle disposizioni del regolamento interno, il ricavato delle vendite dell'esercizio al netto delle spese e degli oneri di gestione delle stalle e della quota annuale necessaria all'ammortamento delle spese e passivita' d'impianto e per la formazione della riserva legale. 10) acquistare e costruire immobili da adibire a sede e stabilimenti sociali (stalle, porcilaie, caseifici, ecc. . ) e dotarli della relativa attrezzatura, o per uso abitazione dei soci, usufruendo di tutte le disposizioni di legge, vigenti e future, per la concessione di mutui, contributi, agevolazioni fiscali ecc. 11) acquistare macchine agricole necessarie per la gestione aziendale e per soddisfare le esigenze dei soci e al fine del pieno ammortamento e della completa utilizzazione delle medesime svolgere, eventualmente, lavori agricoli per conto di terzi non soci. 12) gestire la raccolta dei prodotti agricoli dei terreni condotti dalla cooperativa e dai soci e curarne la conservazione, provvedere la trasformazione e vendita direttamente o aderendo ad organismi cooperativi. 13) assumere lavori di carattere agricolo connessi al proprio oggetto sociale (in caso di disponibilita' di macchine e personale). La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalita' di svolgimento dei rapporti mutualistici tra cooperativa ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici ovvero del prezzo del prodotto conferito dai soci. Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potra' anche e tra l'altro: a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni,nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dell'attivita' agricola; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dell'attivita' agricola; c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia; e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 11 del d. Lgs 1/09/93 n' 385 e successive modificazioni e integrazioni; d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprieta', in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci,i beni descritti nel presente comma in misura strettamente necessaria ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale; e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o societa' cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonche' a favore di altre cooperative agricole; f) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla ue, dallo stato dalla regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; g) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi agricoli in italia e all'estero,dallo stato, pubbliche amministrazioni, enti pubblici,in misura strettamente necessaria ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale; h) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91, che svolgano attivita' agricole ed a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attivita'; i) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile; j) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31. 01. 1992, n. 59; k) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art. 5 delle legge n. 59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa; l) emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv del presente statuto; m) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia; n) assistere i soci in tutto cio' che puo' giovare all'esercizio dell'agricoltura nonche' promuovere, favorire, organizzare tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, ricreative, culturali a favore dei soci e delle loro famiglie in misura strettamente necessaria ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.
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