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Art. 4 (oggetto sociale) 4. 1 considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, come piu' oltre determinati, la cooperativa, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) di costruire ed assumere direttamente od indirettamente la gestione di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici (frigor, cantine sociali, oleifici sociali, caseificio, conservificio), mezzi di trasporto e quanto altro occorrente; tipicizzare i prodotti stessi onde renderli piu' rispondenti alle esigenze di mercato interno ed estero; vendere ed utilizzare i sottoprodotti delle lavorazioni dei prodotti stessi; b) di promuovere il miglioramento produttivo della terra e delle singole aziende dei soci, mediante la diffusione tra i soci stessi dei migliori e pi razionali e sviluppati metodi di coltivazione; fornire ai soci assistenza tecnica, agronomica e veterinaria, anche istituendo apposite sezioni interne tecniche e mutualistiche agrarie, rette da appositi regolamenti per la gestione dei fondi a tali scopi assegnati dall'assemblea; fornire ai soci assistenza mercantile e merceologica; assumere le iniziative necessarie per la difesa contro le malattie crittogamiche e parassitarie e per le sperimentazioni, provvedendovi direttamente o affiancando e stimolando gli organi a tali scopi preposti, organizzare corsi di qualificazione tecnica, biblioteche, circoli ricreativi e culturali; c) di gestire la raccolta e la vendita collettiva dei prodotti della terra in genere, nonche' di prodotti zootecnici, avicoli, armentizi, olivicoli, ortofrutticoli, di pertinenza dei soci, onde collocarli alle migliori condizioni sia all'ingrosso che al minuto secondo le esigenze del mercato interno ed estero; d) di provvedere all'acquisto collettivo dei prodotti utili all'agricoltura in genere ed alla zootecnia, merci, mezzi tecnici o meccanici, scorte vive e morte, onde rifornire i soci; e) di gestire macchine, attrezzi agricoli ed impianti di irrigazione e di altra specie utili alla piu' razionale coltivazione della terra e delle piante, per conto dei soci; f) di attuare e realizzare, nell'interesse dei soci, piani di trasformazione agraria e fondiaria, strade poderali e interpoderali, laghetti artificiali, pozzi ed impianti irrigui, impianti arborei specializzati, rappresentandoli ed assistendoli nella effettuazione delle relative pratiche per l'ottenimento di mutui e contributi previsti dalle leggi italiane del mec e dalla unione europea; g) di assumere la rappresentanza dei soci nei confronti degli organi statali, di enti pubblici, istituti e societa' private di qualsiasi genere e specie, per la migliore tutela degli associati nella trattazione di problemi, questioni ed iniziative di interesse dei soci stessi, quali la stipula di impegni e contratti di coltivazione, la concessione di anticipazione colturali, la organizzazione dei raccolti e delle consegne di prodotti venduti. 4. 2 per l'attuazione di quanto sopra, la cooperativa potra', nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, acquistare o prendere in affitto o in concessione, a seconda dei casi, le macchine, le attrezzature, i terreni, i suoli, i magazzini, gli impianti mobili ed immobili e occorrenti, nonche' svolgere qualsiasi altra attivita' connessa ed affine agli scopi sopra elencati e compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potr , inoltre, nei limiti e nel rispetto di tutte le vigenti leggi, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 4. 3 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle vigenti leggi e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci con le modalita' previste dal presente statuto. 4. 4 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi delle vigenti leggi, nonche' a cooperative e consorzi che si propongono la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e di quelli utili alla conduzione dei terreni, ovvero a societa' o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla societa' stessa ed ai soci.
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