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Art. 5 scopo - oggetto 5. 1. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fine speculativo ed ha lo scopo di fornire ai soci i beni di cui abbisognano con garanzia della qualita' ed al minor costo possibile. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione dell'attivita' svolta, orientandone la commercializzazione e produzione a favore dei soci consumatori, al fine di migliorare la vendita e la produzione dei prodotti. 5. 2. La societa' cooperativa, pertanto, ricorrendone i giusti e legali requisiti e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e/o di quelli a venire, si prefigge si svolgere le seguenti attivita': - commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, nonche' la produzione, lavorazione, trasformazione e riparazione di oggetti preziosi di ogni genere; - commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di orologi, pile astucci ed accessori per oreficeria, gioielleria ed articoli da regalo, oggetti in pietre preziose, semipreziose e pietre dure, articoli di bigiotteria dorata o argentata con pietre sintetiche e non, ad essa applicate; - esercizio professionale del commercio di oro ex art. 1, comma 3, legge 17/1/2000, n. 7; - costruzione, mediante progettazione e realizzazione, di oggetti d'oro, osservando scrupolosamente la legge 17 gennaio 2000, n. 7 "nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80 ce del consiglio, del 12 ottobre 1998 " pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000; - stipulare convenzioni, anche interprofessionali, in rappresentanza dei soci per la cessione, il ritiro e la permuta di ogni tipo di bene e l'emissione degli stessi sul mercato; - rappresentare gli associati nei confronti degli enti pubblici, comunque costituiti di natura privatistica; - svolgere i necessari controlli circa i requisiti dei soci nelle forme fissate con delibera dell'organo amministrativo in relazione ad eventuali richieste degli organi comunitari nazionali, regionali e provinciali nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; - gestire la societa' in forma cooperativistica, alla quale prestano la propria attivita' di lavoro i soci con continuita' di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonche' promuovere l'istruzione professionale e culturale, l'attivita' ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci e loro famiglie. La cooperativa intende usufruire di tutti i benefici previsti dalle leggi, in base al settore di inquadramento della cooperativa. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 14 commi 4 e 5 della legge 1 marzo 1985, n. 64 e n. 488 del 19 dicembre 1992, si fa constatare che la cooperativa si propone, in ogni caso, la finalita' della realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali e nelle zone depresse del centro-nord e potra' accedere ad ogni tipo di finanziamento e potra' usufruire di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali, assicurative ed in genere previste dalle leggi esistenti. In relazione ai scopi sopra descritti, la cooperativa potra' altresi' esplicare tutte quelle attivita' che fossero promosse dallo stato o da enti in genere o che da medesimi venissero ad essa demandate. Tutte le suddette attivita' potranno svolgersi sia su tutto il territorio nazionale che all estero e nei paesi della comunita' europea. Potranno essere gestite sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere. La cooperativa potra', inoltre compiere pertanto, stipulare opportuni accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalita' dei compiti che la stessa si propone. La cooperativa potra', per il conseguimento dello scopo sociale, compiere tutte le operazioni commerciali industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potra', pertanto, assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre societa', imprese, enti istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti, sia in italia, nella comunita' economica ed all'estero, aventi anche scopi affini od analoghi o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente, e potra' nei limiti consentiti dalla legge, prestare fidejussioni ed avalli, concedere mutui con o senza garanzie reali, concedere garanzie anche reali, anche a favore di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico. Inoltre la cooperativa potra' avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, stabilite per le societa' che creino nuove iniziative produttive nel mezzogiorno d'italia previste dalla legislazione vigente e da quella a venire e di ogni altro beneficio concesso dalla regione puglia, da lo stato, dalla comunita' economica europea e da qualsiasi livello di intervento istituzionale; il tutto nel rispetto delle norme di legge e delle delibere del c. I. C. R. (comitato interministeriale per il credito e il risparmio). 5. 3. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci.
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 46.82.2 rappresenta: Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi non ferrosi.
Società Cooperativa Banco Metalli Del Salento è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 127.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.