la cooperativa non ha finalita' speculative; essa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione e' impegnata, in particolare si propone lo scopo di procurare lavoro ai soci alle migliori condizioni possibili di mercato. Essa e' inoltre impegnata ad esercitare le attivita' lavorative specificate nell'elenco allegato al decreto del presidente della repubblica del 30 aprile 1970 n. 602 comprese quelle preliminari, complementari ed accessorie per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle societa' cooperative, conformi alle norme di previdenza e assistenza sociale, secondo le norme ed entro i limiti e le modalita' stabilite dalle disposizioni legislative che regolano la materia. Principalmente la societa' cooperativa ha per oggetto l'attivita' concernente: - ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo; - ristoranti, trattorie pizzerie osterie e birrerie con cucina; - servizi di ristorazione in self-service; - ristorazione con preparazione di cibi da asporto; - gelaterie e pasticcerie con somministrazione; - bar caffe'; - bottiglierie ed enoteche con somministrazione; - bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo; - mense; - fornitura di pasti preparati (catering, banquetin). In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per cio', assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n. 197/91; - potra' esercitare tutte quelle attivita' immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento delle scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; - potra' assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o societa' ( sia costituite che costituende), aventi scopo analogo od affine al proprio. La societa' potra' in fine aprire filiali, succursali agenzie e rappresentanze sia in italia che all'estero, potra' assumere partecipazioni in societa' estere sotto l'osservanza delle disposizioni valutarie italiane e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge. In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per cio', assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n. 197/91: a) potra' esercitare tutte quelle altre attivita' immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; b) potra' assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o societa' (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo od affine al proprio. La societa' potra' infine aprire filiali, succursali agenzie e rappresentanze sia in italia che all'estero, potra' assumere partecipazioni in societa' estere sotto l'osservanza delle disposizioni valutarie italiane e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge. La cooperativa potra' stipulare contratti con la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septi-es, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza dei soci, in conformit alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresi' l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. E' fatto divieto alle cooperative a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c. C. , comma 1: a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentando di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'art. 2514 c. C. Comma 1, lettera d), la societa' cooperativa ha l'obbligo di devolve-re l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.