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Scopo sociale 3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci cooperatori, all'atto dell'ammissione o anche successivamente, ed in relazione all'attivita' lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto sociale, anche un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all art. 2516 del codice civile, dagli amministratori ed approvato dall assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria. 3. 2 la cooperativa assume come principio fondamentale la produzione di valore per i propri soci cooperatori e lavoratori nel rispetto delle leggi ed in conformita' allo scopo mutualistico proprio della natura cooperativa che la caratterizza. La cooperativa esige dai propri soci cooperatori, amministratori, dirigenti e lavoratori e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, il rispetto di tutte le norme vigenti, dei principi e delle procedure aziendali a tale scopo preordinate, nonche' comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicare l'immagine, l'affidabilita' e le potenzialita' di crescita e sviluppo della cooperativa stessa. La cooperativa adotta strumenti di gestione e controllo idonei ad affermare ed a favorire l'osservanza dei principi etici. 3. 3 la cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi di mutualita' prevalente e la gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile. 3. 4 riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento, demandando all'organo amministrativo la facolta' di instaurare ed eseguire rapporti con i soci cooperatori a condizioni tra loro diverse valutata la diversa condizione dei soci cooperatori stessi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci cooperatori. 3. 5 la cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi, le condizioni dei rapporti con i quali saranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della cooperativa stessa. 3. 6 la cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Previa delibera della assemblea dei soci puo' aderire alla lega nazionale cooperative e mutue e/o ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio; con delibera del consiglio di amministrazione puo' aderire alle relative associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici, regionali e provinciali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. 3. 7 alla cooperativa si applicano le leggi in materia, nonche' le disposizioni previste dal libro v, titolo vi, del codice civile in quanto compatibili e per quanto non ivi previsto, dalle disposizioni sulle societa' per azioni in quanto compatibili. Alla cooperativa si applicano, in particolare le disposizioni di cui alla legge 142/2001 relativa alla figura del socio lavoratore e sue successive modificazioni ed integrazioni. 3. 8 la cooperativa non raccoglie denaro, ne' sotto forma di prestito sociale, ne' con qualsiasi altra modalita', dai soci cooperatori. 3. 9 la cooperativa, in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 2514 del codice civile, osserva: - il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Art. 4. Oggetto sociale 4. 1 l'attivita' che costituisce oggetto della cooperativa, in considerazione del rapporto mutualistico, dei requisiti ed interessi dei soci, consiste nell'esercizio di un'impresa generale di costruzioni edili e in maggior precisazione un'impresa per la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attivita' sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori in particolare, e di tutte le opere, ed impianti compresi, e comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "a" al d. P. R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative. 4. 2 in tale ambito la cooperativa puo', a titolo esemplificativo e non esaustivo eseguire lavori di costruzione e manutenzione di: - edifici civili e industriali; - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari; - opere d'arte nel sottosuolo; - dighe; acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; - opere marittime e lavori di dragaggio; opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; - impianti per la produzione di energia; impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; - impianti tecnologici; - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; - opere di ingegneria naturalistica; - lavori in terra; - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; - impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie; impianti elettromeccanici trasportatori; impianti pneumatici e antintrusione; - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; - finiture di opere generali di natura edile e tecnica; - opere di impermeabilizzazione; - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; segnaletica stradale non luminosa; - apparecchiature strutturali speciali; - barriere stradali di sicurezza; barriere paramassi, fermaneve e simili; - strutture prefabbricate in cemento armato; - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; - impianti per centrali di produzione energia elettrica; - linee telefoniche ed impianti di telefonia; - componenti strutturali in acciaio; - componenti per facciate continue; - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati; - rilevamenti topografici; - indagini geognostiche; - opere strutturali speciali; impianti di potabilizzazione e depurazione; - demolizione di opere; - verde e arredo urbano; - scavi archeologici; - pavimentazioni e sovrastrutture speciali; - impianti per la trazione elettrica; - impianti termici e di condizionamento; - armamento ferroviario; - impianti interni elettrici, telefonici, radio telefonici, e televisivi; - impianti per la mobilita' sospesa; - strutture in legno; - coperture speciali; - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita'; interventi a basso impatto ambientale. Inoltre puo': - acquisire ed assumere in affitto di cave di sabbia, di tufo, di pietra e di sassi di fiume, attrezzandole con impianti adeguati per la frantumazione e selezione, costruendo impianti per produzioni collaterali, quali conglomerati cementizi e bituminosi; - svolgere attivita' immobiliari di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma; - acquistare, produrre, vendere materiali, manufatti e prodotti per l'edilizia; - svolgere attivita' progettuali, studi, ricerche, consulenze, prestazioni tecniche e d'ingegneria e servizi in genere; - svolgere attivita' autotrasporto merci per conto di terzi; - conduzione diretta di fondi agricoli di proprieta'. 4. 3 la cooperativa puo' svolgere attivita' di carattere industriale, commerciale e finanziario, direttamente o indirettamente connesse all'attivita' che costituisce l'oggetto sociale o utili al suo raggiungimento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: - promuovere iniziative commerciali, partecipare a trattative, negoziazioni, procedure finalizzate all'acquisizione di contratti; - acquistare, vendere, locare ed affittare, condurre e gestire, in qualsiasi forma beni mobili ed immobili in genere, quali aree, edifici, aziende, macchinari, attrezzature e materiali; - prestare garanzie reali e personali a stazioni appaltanti e clienti in genere, ad intermediari finanziari, compagnie d'assicurazione, a societa', con o senza personalita' giuridica, enti in genere e persone fisiche, per l'adempimento d'obbligazioni proprie e di terzi; - finanziare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la realizzazione d'iniziative sia pubbliche, sia private, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge; - costituire ed assumere partecipazioni in societa', anche consortili, consorzi, gruppi europei d'interesse economico, associazioni e fondazioni, e dar vita e partecipare, in qualsiasi forma, a rapporti d'associazione o collaborazione con imprese ed enti pubblici e privati; - intraprendere attivita' imprenditoriali, anche in settori non affini all'oggetto sociale ed attuare forme di diversificazione produttiva, purche' finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale
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