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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere servizi di carattere ricreativo, culturale e sportivo. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': - promuovere attivita' di carattere ricreativo, culturale e sportivo; - sviluppare a tal fine tutte le iniziative atte a porre i soci in condizione di partecipare a manifestazioni di carattere culturale e ricreativo, anche organizzando mostre e spettacoli, istituendo biblioteche, gestendo, in proprio o in collaborazione con altri, locali ricreativi ed impianti sportivi e partecipando ad iniziative analoghe promosse da altri enti, anche associandosi agli stessi; - fornire beni di qualsiasi genere ai soci tramite punti vendita; - stipulare convenzioni con enti e professionisti per fornire servizi ai soci. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonche', tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto sociale principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario onde sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 59/92; 4) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. ; 5) istituire una sezione di attivita' per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attivita' di cui alle leggi n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/0 per gli specifici settori di attivita' nei quali opera.
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