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La cooperativa ha lo scopo di perseguire senza scopo di lucro - finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 1 del d. Lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attivita' di interesse generale adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle loro attivita'. La cooperativa, altresi', ai sensi dell'articolo 2 della legge regione puglia n. 23 del 20 maggio 2014, attraverso la valorizzazione delle competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, persegue lo scopo di soddisfare i bisogni della comunita' locale, migliorandone la qualita', sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attivita' economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, alla gestione di luoghi e servizi, al recupero e valorizzazione di beni ambientali e monumentali e del patrimonio delle tradizioni, alla creazione di offerta di lavoro, alla generazione, in loco, di capitale sociale e alla promozione di innovazione sociale. In particolare, lo scopo che i soci cooperatori, in quanto lavoratori o utenti, intendono perseguire e' quello di investire le loro energie e competenze, senza scopo di lucro e con spirito mutualistico, per svolgere attivita' finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunita' di riferimento cosi' come intesa ai sensi dell'articolo 4 della l. R. Puglia n. 23/2014. A tal fine la cooperativa, ai sensi dell'articolo 3 della sopra richiamata legge regionale puo' realizzare anche scambi mutualistici plurimi orientati al perseguimento dei seguenti obiettivi: a. Promozione e diffusione di una cultura ambientale ed etica orientata all'utilizzo responsabile delle risorse naturali, sviluppo di pratiche di risparmio energetico e di riduzione dell'impronta ecologica nella gestione domestica e nelle attivita' produttive; produzione di energia da fonti rinnovabili, promozione, protezione, cura e incremento del verde pubblico e privato e del decoro urbano, bonifica o contenimento delle aree inquinate; b. Erogazione, in collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti, di servizi destinati alla comunita' locale e alle fasce deboli della popolazione residente; c. Integrazione sociale, oltre che qualificazione umana, morale, culturale e professionale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attivita' diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone inoccupate o in stato di disagio economico e sociale, secondo i parametri stabiliti dai regolamenti comunitari; d. Valorizzazione e diffusione della conoscenza delle tradizioni culturali, del territorio, della cultura, delle tipicita' alimentari prodotte localmente, delle tradizioni legate ai cibi e alla cucina del territorio, della civilta' e tipicita' agricole, dei patrimoni paesaggistico, ambientale e monumentali della comunita'; valorizzazione e erogazione di servizi relativi al turismo locale; e. Valorizzazione della cultura agricola e delle tipicita' alimentari prodotte localmente, delle tradizioni legate ai cibi e alla cucina del territorio; f. Promozione e sviluppo di sistemi di mobilita sostenibile e accessibilita' d'area. Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Con specifico riguardo ai soci utenti, la cooperativa si propone lo scopo di migliorare, promuovere e favorire le condizioni di vita familiare dei soci, fornendo agli stessi i servizi coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale del presente statuto. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' secondo i principi della mutualita', senza fini di speculazione privata, in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 c. C. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con lavoratori o utenti terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. E' ammessa la prestazione di attivita' di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d. Lgs 112/2017. La cooperativa si propone altresi' di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento. Percio' la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue, riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio di amministrazione, la cooperativa, potra' aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del d. Lgs 112/2017, delle seguenti attivita': * servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; * educazione, istruzione e formazione professionale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; formazione extra-scolastica; * salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali; valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; attivita' culturali e ricreative di interesse sociale; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; riqualificazione beni pubblici inutilizzati e beni confiscati; * servizi strumentali alle imprese sociali; * cooperazione allo sviluppo; * commercio equo e solidale; * servizi finalizzati all'inserimento lavorativo; accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale; * alloggio sociale; * attivita' sportive dilettantistiche; * servizi finalizzati all'inserimento lavorativo delle seguenti categorie di persone: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (ue) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni (ndr, lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito o lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di ?Lavoratore svantaggiato); b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attivita' mutualistiche, il consiglio di amministrazione potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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