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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la gestione in proprio dei servizi di vigilanza privata autorizzati da prefetto e questore di barletta-andria-trani, per conto sia di privati che di enti pubblici, di beni mobili ed immobili. La societa' cooperativa di lavoro istituto di vigilanza notturna e diurna "fenice" e' autorizzata ad effettuare l'attivita' di vigilanza privata nei comuni di san ferdinando di puglia, trinitapoli e margherita di savoia, per le sottonotate classi, livelli ed ambiti, ai sensi dell'art. 2 del d. M. N. 269/2010 e ss. Mm. Ii. : - classe funzionale a (attivita' di vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio); - classe funzionale b (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, gestione di interventi su allarmi); - livello dimensionale 1 (servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 6 e non superiore a 25); - ambito territoriale 1 (uno o piu' servizi svolti di cui alle classi individuate svolti in un unico territorio provinciale o parte di esso con popolazione sino a 300. 000 mila abitanti). La societa' potra' partecipare a gare di appalto e licitazioni pubbliche e private onde assumere e gestire le attivita' previste nel presente oggetto sociale. Su delibera dell'organo di amministrazione potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Per il raggiungimento dello scopo sociale e comunque in maniera non prevalente, la societa' potra' compiere le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, con espressa esclusione di ogni attivita' di collocamento rivolta verso il pubblico e con esclusione delle attivita' previste e disciplinate dalle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197, come modificata dal d. Lgs. 385/1993. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, con la limitazione sopra vista, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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