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La cooperativa ha scopo mutualistico, proponendosi di svolgere la propria attivita' caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori, in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata, a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle ordinariamente ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, secondo le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento del suddetto scopo mutualistico, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa ha uno scopo mutualistico unitario come sopra individuato, ed ha quindi un'unica gestione mutualistica, costituita dai rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori, i quali dunque costituiscono un'unica categoria di soci cooperatori. Si chiarisce che la cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, come pure agli interessi e requisiti dei soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attivita': - esercitare la pesca, acquistare attrezzi e materiali, pescherecci e quant'altro necessario per l'industria ed il commercio del pesce; - organizzare la vendita del pesce ed eventualmente la lavorazione di esso, applicando i metodi piu' idonei per l'igienica sua conservazione; - studiare ed applicare ogni mezzo di perfezionamento del peschereccio, istituendo, all'occorrenza, vivai od altro, e favorire con ogni mezzo idoneo il progresso tecnico dell'industria della pesca anche conservata; - esercitare il commercio del pesce al minuto, itinerante con autocarro idoneo con le debite preventive autorizzazioni di legge e all'ingrosso, fresco, congelato, e tutte le industrie annesse alla pesca. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti, le operazioni - anche finanziarie e di garanzia - ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Inoltre potra' assumere partecipazioni in altre imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La societa', ricorrendone i presupposti legali, potra' chiedere tutte le agevolazioni finanziarie, contributive, fiscali ed economiche previste dalle leggi statali e regionali, nonche' dalle normative dell'ue. Si chiarisce che: - e' vietata l'attivita' di raccolta di risparmio presso il pubblico; - ogni attivita' richiedente autorizzazioni amministrative o governative o un capitale minimo o determinati requisiti sara' intrapresa solo dopo la concessione di esse o l'eventuale adeguamento del capitale o il ricorrere di detti requisiti; - tutte le attivita' protette saranno demandate a professionisti abilitati che effettueranno la prestazione relativa sottoscrivendola e assumendosene di persona le relative responsabilita'. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C.
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