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Art. 3 (scopo mutualistico) 3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo primario di promuovere ogni attivita' che contribuisca a realizzare il miglioramento sociale ed economico dei soci, l'efficienza e l'ammodernamento delle loro imprese fornendo loro anche la piu' opportuna assistenza tecnica ed organizzativa. Le iniziative e attivita' svolte dalla cooperativa saranno indirizzate in via prevalente a favore dei soci e delle loro imprese mettendo a disposizione tutti i servizi necessari per un corretto ed economico svolgimento delle attivita' di gestione dei rifiuti industriali dalle stesse esercitate, sia in termini competitivi che di tutela ambientale. 3. 2 la cooperativa tuttavia potra' rivolgere la propria attivita' anche a terzi non soci. Art. 4 (oggetto sociale) 4. 1 la societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) il coordinamento delle attivita' inerenti la raccolta, il trattamento, l'intermediazione, lo smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti industriali liquidi e solidi; b) la raccolta con mezzi propri e/o di terzi di fanghi e scarti in genere derivanti da processi di lavorazione; c) la sperimentazione e la realizzazione di sistemi, procedimenti e tecnologie per la raccolta, la compattazione, la selezione e il riutilizzo di fanghi di scarico, materiali di scarto e residui industriali in genere, con particolare riferimento a quelli dell'industria del settore lapideo; d) il reperimento, l'acquisizione, l'allestimento e la gestione di aree idonee per la raccolta, il trattamento e lo stoccaggio dei materiali raccolti; e) l'attivita' di ricerca e recupero del patrimonio territoriale in abbandono da destinare ad interventi di ripristino ambientale o come discarica controllata sino alla fase di completa restituzione alle colture agricole. 4. 2 la societa' potra' svolgere tutte le attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Essa potra', inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, sia in italia sia all'estero , nonche' rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, purche' tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che necessiti dell'iscrizione in albi professionali (fatte salve le iscrizioni in albi o elenchi necessari per l'esercizio dell'attivita' specifica) ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' di cui al d. L. 415/96. 4. 3 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto dei criteri, modalita' e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di raccolta, gestione e rimborso dei prestiti saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di cui all'art. 2521, comma 5, codice civile.
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