Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Societa Cooperativa Di Solidarieta…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Art. 3 - scopo mutualistico ed oggetto sociale - la societ , organizzazione non lucrativa di utilit sociale -onlus-, ispirandosi ai principi della mutualit e della solidariet sociale, si propone di svolgere attivit di assistenza sociale e sanitaria a favore degli anziani, minori, handicappati, disadattati, tossicodipendenti, alcolisti ed emarginati in genere. A tale scopo la cooperativa potr istituire e gestire, anche per conto terzi, opportune strutture quali ambulatori, mense, centri diurni per anziani, centri ricreativi, culturali e sociali; potr inoltre gestire direttamente o in convenzione con enti pubblici o societ private opportune strutture residenziali protette per anziani, minori, handicappati ecc. . Inoltre potr istituire e gestire attivit di formazione o aggiornamento professionale, per propri soci, nel settore socio sanitario, nonch promuovere dibattiti, studi, ricerche utili allo scopo. In particolare la cooperativa si propone di: curare ed assistere, anche a domicilio, il soggetto anziano, minore, handicappato, tossicodipendente, alcolista e comunque soggetti in condizione di bisogno, al fine di permettere un loro valido inserimento nel contesto sociale; attuare un servizio di appoggio alle famiglie di tutti i soggetti sopra menzionati per prevenire la istituzionalizzazione delle rispettive situazioni di disagio favorendole la prevenzione, la diagnosi precoce, la riabilitazione e l integrazione scolastica; attuare un servizio di terapie motorie, di ortofonia e logopedia; contribuire, con opportune convenzioni, a quelle iniziative, di enti pubblici e privati, analoghe o affini agli scopi della cooperativa medesime; attuare ogni altra iniziativa connessa ed affine a quella sopra elencate; per quanto sopra la cooperativa potr svolgere le attivit elencate direttamente o in regime di convenzione o concessione con enti pubblici e privati, essa potr , per quanto attiene lo scopo sociale, partecipare a gare relative e pubblici appalti. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potr avvalersi di tutte le leggi vigenti in materia purch inerenti all'oggetto di cui al presente articolo. La societ potr prendere qualsiasi iniziativa in proprio o consorziandosi con altri enti purch al fine del raggiungimento dei propri scopi sociali a questo scopo la cooperativa elaborer progetti, individuando strutture adatte e raccogliendo e diffondendo notizie, contattando gli enti locali, ed in generale gli enti di natura pubblica, perch i progetti siano presi nella dovuta attenzione ed attuati. La cooperativa, inoltre, potr compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali quali operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ed ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potr , inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa pu ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalit di svolgimento di tale attivit sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. La cooperativa pu svolgere attivit anche nei confronti di terzi. Art. 3 bis - regole per lo svolgimento della attivit mutualistica nella costituzione e nella esecuazione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parit di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantit e qualit dei rapporti mutualistici, la parit di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivit mutualistica tra cooperative e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazione dell'atto costitutivo.
Parole chiave