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La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone quindi di svolgere la propria attivita' caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori, in modo da far conseguire agli stessi, in proprieta' o in godimento, appartamenti di abitazione a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi dei soci suddetti. Pertanto, lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi, mediante l'acquisto, in proprieta' o in godimento, di alloggi alle migliori condizioni possibili. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Piu' precisamente, la cooperativa svolge la propria attivita' prevalentemente in favore dei soci cooperatori, acquirenti o utenti degli alloggi da essa realizzati, in modo che i ricavi dalle assegnazioni dei suddetti alloggi verso i soci siano superiori al 50% (cinquanta per cento) del totale dei ricavi delle vendite e prestazioni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' caratteristica anche con terzi non soci, salve le disposizioni delle leggi statali o regionali in materia di edilizia residenziale agevolata e convenzionata. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, si propone pertanto la costruzione di case di civile abitazione da assegnare prevalentemente ai soci in proprieta' o in godimento, con spirito mutualistico e senza finalita' di lucro. Per il raggiungimento di tale scopo sociale, la cooperativa si avvale di tutte le leggi vigenti in materia di edilizia residenziale, economica e popolare, del credito ordinario, delle anticipazioni e dei prestiti dei soci. La cooperativa puo' procedere inoltre, all'acquisto, anche a mezzo di permuta, di terreni fabbricabili, di fabbricati da demolire, ricostruire o ultimare purche' utili per il fine di costruire case di civile abitazione da assegnare ai soci in proprieta' o godimento. Sempre a tale fine puo' utilizzare il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni o di altri enti, societa' o privati; puo' inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, comprese le aperture di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari. La cooperativa provvedera', con apposito regolamento, all'assegnazione degli alloggi in proprieta' o in godimento, alla gestione e all'amministrazione degli immobili e degli impianti sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovra' rispettare i vincoli previsti dall'articolo 2514 del codice civile e precisamente: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potra' acquistare, assumere in affitto o in leasing macchinari, attrezzature, impianti, materie prime e sussidiarie, costruire o locare immobili, locali uso ufficio, e quanto altro occorre e si riterra' necessario per agevolare il lavoro dei propri associati. La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'accensione dei mutui passivi e ipotecari che si dovessero ritenere necessari per la realizzazione degli scopi sociali. E tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Essa potra' altresi' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative o di altro tipo che svolgono attivita' di diretto interesse del movimento cooperativo; dare adesione ad altri enti ed organismi cooperativi, anche con scopi fidejussori, a responsabilita' limitata e diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativistico; consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attivita' esterne, ad altre cooperative di abitazione per lo sviluppo ed il coordinamento delle attivita' comuni; partecipare anche con oblazioni a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti tra i soci e in quelli tra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarieta'; estendere infine agli altri comuni, oltre quello della sede sociale, l'attuazione degli scopi sociali.
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