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Art. 2) - la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente: l assegnazione ai soci in proprieta', in godimento, ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ritenute utili, di immobili e relative pertinenze realizzati, recuperati o comunque acquisiti dalla cooperativa. Tale attivita' verra' svolta secondo principi di mutualita' prevalente, cosi' come definiti dall art. 2512 c. C. , potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. Puo' promuovere in via accessoria o strumentale attivita' o servizi, anche di interesse collettivo, connessi direttamente o indirettamente all oggetto sociale principale. 2. Per la realizzazione delle finalita' che ne costituiscono l oggetto sociale, la cooperativa puo' compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la cooperativa puo': 2-a. Acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprieta' di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l usufrutto sugli stessi; 2-b. Costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana; 2-c. Assegnare ai soci in godimento, in proprieta' e/o locare ai soci e ai terzi le unita' immobiliari comprese negli edifici sociali, anche nell ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18. 4. 1962 n. 167, ed eventuali altre leggi emanate in materia di edilizia abitativa, ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi; 2-d. Alienare a soci e a terzi le unita' immobiliari con destinazione non residenziale; 2-e. Prestare ai soci servizi diretti ed assisterli nell uso e nella gestione delle abitazioni; 2-f. Contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell oggetto sociale, comprese l apertura di conti correnti, l assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali; 2-g. Avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non; 2-h. Ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell oggetto sociale; 2-i. Stipulare contratti di assicurazione, sia nell interesse della cooperativa che dei soci; 2-l. Effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell oggetto sociale; 2-m. Concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell interesse della cooperativa o dei soci, purche' relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell oggetto sociale. 2-n. Costituire ed essere socia di societa' per azioni o a responsabilita' limitata in conformita' alle leggi vigenti; 2-o. Consorziarsi con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attivita' e dei servizi di comune interesse; 2-p. Quale attivita' strumentale non prevalente assumere partecipazioni in societa' cooperative e consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attivita' di effettiva rilevanza per il conseguimento dell oggetto sociale; 2-q. Partecipare a gruppi cooperative paritetici di cui all art. 2545 septies del codice civile; 2-r. Aderire ad associazioni, fondazioni ed altri enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell oggetto sociale.
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