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Art. 4 (oggetto e scopo sociale, prevalenza mutualistica e rapporti con i soci) oggetto della societa', che ha scopo mutualistico, e' la costruzione, senza fini di lucro, di case (anche del tipo di "edilizia economica e popolare ex l. N. 167/62) da assegnarsi ai soci a proprieta' individuale o a proprieta' indivisa o in locazione permanente e/o a termine con contestuale patto di futura cessione / riservato dominio / riscatto anticipato. La societa' potra' operare anche in favore di terzi non soci nei limiti del rispetto della prevalenza mutualistica cosi' come meglio di seguito esplicata. Inoltre, la cooperativa nell'ambito dei propri programmi sociali potra' realizzare anche immobili ad uso diverso dell'abitazione. Per conseguire lo scopo, la societa' potra' acquistare suoli, ottenere la concessione dei diritto di superficie e/o proprieta', provvedere in economia o mediante appalti o licitazioni o adesioni a consorzi obbligatori: alla costruzione delle case, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di edilizia in genere che la societa', anche in conformita' di disposizioni comunali, piani di zona ex l. N. 167/62, programmi integrati o complessi organici di insediamento, o qualsiasi provvedimento amministrativo, decidesse di costruire o acquistare, comunque finanziati purche' finalizzati e funzionali alla migliore fruibilita' degli alloggi o a servizio degli edifici costruiti; acquistare case gia' costruite da assegnare ai soci o a terzi oppure per demolirle e ricostruirle o per restaurarle. Inoltre, per quanto teste' riportato, la societa' potra' operare nell'ambito della cosiddetta edilizia residenziale sociale ex l. N. 167/62, e successive modificazioni ed integrazioni, tanto della tipologia "agevolata" ovvero assistita da pubblico finanziamento (regionale, ministeriale, ecc. ) quanto di quella "convenzionata". La societa' potra' avvalersi degli eventuali contributi e provvidenze previste dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta per l'edilizia "agevolata" o "convenzionata", da parte dello stato, delle regioni e da ogni altro ente o persona giuridica nonche' ricorrere a finanziamenti concessi dagli istituti di credito indipendentemente dai contributi pubblici, contrarre mutui passivi, sottoscrivere polizze fideiussorie e/o assicurative e fare ogni altra operazione utile per il raggiungimento del fine sociale. Pertanto, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi incluse, a titolo riepilogativo e meramente esemplificativo, le aperture di conti correnti passivi, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari e la prestazione di fideiussioni e altre garanzie sia personali che reali a favore di terzi, nonche' assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma in altre societa' aventi oggetto analogo od affine e comunque connesso con il proprio, purche' non ne risulti mutato lo scopo sociale. Resta in ogni caso preclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico nonche' l'esercizio prevalente o nei confronti del pubblico di attivita' finanziarie, assicurative o la prestazione di servizi d'investimento. In relazione agli scopi sociali potra' far parte di enti aventi scopi affini ai propri. La cooperativa potra' attuare iniziative nel settore ecologico per l'abitare sostenibile nel rispetto dei requisiti e delle norme in campo ecologico e di bioarchitettura. La societa' cooperativa edilizia denominata " societa' cooperativa edilizia la torraccia due" a. R. L. E' a mutualita' prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico cosi' come determinato in dipendenza delle attivita' ivi ut supra individuate, intende svolgere la propria attivita' sociale prevalentemente in favore dei propri soci ai sensi del vigente art. 2 . 512 c. C. Ed eventuali sue successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documenteranno la predetta condizione di prevalenza evidenziando contabilmente i parametri determinati dal vigente art. 2. 513 c. C. Ed eventuali sue successive modificazioni ed integrazioni. In ragione della qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che la societa' intende assumere e mantenere, la stessa: 1. Non potra' distribuire sul capitale effettivamente versato dividendi in misura superiore a quella massima prevista dalla normativa vigente per le cooperative a mutualita' prevalente ai fini della fruizione delle agevolazioni di legge; 2. Non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3. Non potra' distribuire riserve tra i soci; 4. Dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento dei soci. In ogni caso, nei limiti indicati dal presente statuto, la societa' potra' svolgere attivita' anche con terzi non soci.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 41.20.00) è: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
Il capitale sociale dichiarato è pari a 13.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.