Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3 - la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' ed ha per scopo la somministrazione ai soci di energia e di acqua per l'irrigazione dei loro terreni agricoli a condizioni vantaggiose. Inoltre la cooperativa offre sostegno ed assistenza alle attivita' agricole e agli investimenti dei soci. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 4 - considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la creazione, il funzionamento, il mantenimento e la gestione di impianti di irrigazione a pioggia per terreni agricoli. B) l'esecuzione di lavori di miglioramento del terreno e d'ampliamento e mantenimento della rete stradale. C) la produzione, l'acquisto, la vendita, l'uso, il trasporto, lo scambio e la distribuzione di energia elettrica. D) la produzione, l'acquisto, la vendita, l'uso, il trasporto, lo scambio e la distribuzione di energia termica. E) la costruzione e la manutenzione di centrali di produzione, di conduttori principali e secondari per l'energia elettrica e termica, cabine di trasformazione e di altri impianti e macchinari necessari. La cooperativa puo' anche assumere la costruzione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture pubbliche e private ed eseguire lavori di montaggio per terzi. F) la rappresentanza dei soci della cooperativa per quanto riguarda il rifornimento d'acqua e d'energia e nel campo dell'agricoltura nonche' la promozione di iniziative atte a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese nonche' aderire ad associazioni. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento.
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