Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci benefici economici e sociali tramite scambi mutualistici in linea con l'oggetto sociale. In particolare la cooperativa si propone di: - ricevere beni e servizi prodotti e/o commercializzati dai soci imprenditori; - fornire ai soci beni e servizi di qualsivoglia natura e tipologia alle migliori condizioni. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, la cooperativa: a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo; b) non potra' remunerare gli eventuali strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la richiamata condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i parametri che la attestano. La cooperativa, per le sue finalita', puo' operare anche con soggetti terzi. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: a) l'acquisto di beni e di servizi di qualsiasi genere, prevalentemente forniti dai soci al fine di una migliore valorizzazione dei prodotti stessi, e la loro distribuzione mediante la gestione in proprio o a mezzo di affittuari di magazzini, negozi, spacci, ritrovi e punti vendita in genere; b) l'acquisto di merci congiuntamente ad altri gruppi d'acquisto; c) la vendita di beni e servizi; d) istituire, acquistare, assumere in locazione, anche finanziaria, magazzini, attrezzature, impianti, automezzi o programmi gestionali applicativi per l'utilizzo diretto, al fine di meglio coordinare i fattori produttivi della cooperativa; e) favorire e diffondere l'associazionismo, nello spirito mutualistico a cui si ispira la societa', attraverso la concessione di agevolazioni ai soci nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge. Sempre nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi e atti al raggiungimento dei medesimi. Solo come attivita' marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, enti e associazioni specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; e' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. Potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
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