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La societa', che non ha finalita' speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e applicazione e' impegnata. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata e ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In particolare, scopo della societa' e' procurare ai soci occasioni di lavoro per il tramite dell esercizio in forma associata, da parte dei soci lavoratori stessi, di impresa artigiana costituita ed esercitata ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443 ( legge quadro dell artigianato ) e successive modifiche. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, del presente statuto e del regolamento interno. Riguardo ai detti rapporti mutualistici la societa' e' obbligata al rispetto del principio di parita' di trattamento, demandando all'organo amministrativo la facolta', nei limiti della compatibilita' con il regolamento, di instaurare e di eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutate la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. La cooperativa, in attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza e tenuto conto dei requisiti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto: - lavori di tinteggiatura, verniciatura, imbiancatura e opere di restauro in genere di immobili civili e industriali; - posa in opera di pareti e controsoffitti in cartongesso; - posa in opera di pavimenti, piastrelle e rivestimenti; - lavori edili di sigillatura, impermeabilizzazione e isolamento di immobili civili e industriali; - la realizzazione in proprio o per conto terzi di lavori edili in genere, compresi la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di immobili, appalti per enti pubblici e imprese pubbliche e private e per la realizzazione di qualsiasi opera edile. Dette attivita' dovranno essere svolte con l'utilizzo primario dei lavoratori soci, con l'ausilio di mezzi meccanici e delle piu' moderne tecnologie di settore. Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa potra': a) istituire, gestire e chiudere filiali, succursali, stabilimenti, impianti e magazzini necessari o utili per l'espletamento delle attivita' sociali; b) prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in comodato immobili, impianti, macchinari, attrezzature e altri beni immobili e strumentali di ogni genere e specie; c) costruire, ricostruire, acquistare, vendere, permutare o prendere in affitto fabbricati, anche come sede sociale, terreni, magazzini, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e qualsiasi altro bene mobile e immobile di ogni specie nonche' materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; d) cedere a chiunque in proprieta', anche a riscatto, qualsiasi bene mobile e immobile di proprieta' della cooperativa, ivi compresi quelli sopra descritti; e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attivita' che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affitto di immobili e attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali; f) svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali; g) promuovere, nei confronti dei soci, tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari e una migliore gestione delle liquidita' esistenti. La sopra esposta elencazione ha carattere meramente indicativo in quanto la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate. Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potra', per deliberazione dell'organo amministrativo: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altri imprese, societa', cooperative, consorzi o enti, aventi scopo e oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attivita' concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni; 2) instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonche' concedere e ricevere fideiussioni; 3) dare adesione a enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; 4) raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; 5) contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e societa' finanziarie, nonche' acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge; 6) richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla ue, dallo stato italiano, dalla regione e da enti locali, pubblici e privati; 7) aderire a consorzi e organismi che abbiano scopi similari a quelli della societa' e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni, che si rendessero necessari per il loro sviluppo. L'attivita' di rilascio di garanzie dovra' essere svolta non nei confronti del pubblico e senza carattere di professionalita'.
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