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Art. 3 (scopo mutualistico) 3. 1 la societa' cooperativa, che non ha fini di lucro, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente, senza fini di speculazione privata. 3. 2 la cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 3. 3 i rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi tempo per tempo vigenti, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, la tipologia dei rapporti di lavoro tra soci e cooperativa viene definita con un apposito regolamento interno da emanarsi ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e sue successive modifiche e/o integrazioni. 3. 4 la cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Le condizioni dei rapporti verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa sociale. 3. 5 nello svolgimento dell'attivita' mutualistica con i soci e nei relativi rapporti deve essere rispettato il principio della parita' di trattamento. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. 3. 6 il socio, nell'ambito della cooperativa, dispone collettivamente dei mezzi di produzione e degli strumenti di direzione, partecipa alla elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo aziendali, nonche' ai risultati economici della gestione. 3. 7 la cooperativa potra' aderire ad organizzazioni nazionali del movimento cooperativo, ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni ad organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo. 3. 8 la cooperativa potra' anche integrare il principio della mutualita' destinando, nell'ambito delle proprie possibilita', nel rispetto delle vigenti leggi, assegnazioni per fondi destinati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica. Art. 4 (oggetto sociale) 4. 1 considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, come piu' oltre determinati, la cooperativa, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': - ottenere, tramite la gestione in forma associata di un'azienda ittica cooperativa nella quale i soci prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, e professionali possibili; - incrementare, valorizzare, tutelare, concentrare e commercializzare la produzione ittica e dei frutti di mare in genere; promuovere ed esercitare l'attivita' di acquacoltura, piscicoltura, vallicoltura, agripesca e turismo nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della unione europea nel settore ittico, anche mediante la regolamentazione delle produzioni, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi; - partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, mediante l'adesione ad organizzazioni nazionali di settore e relative dipendenze regionali e provinciali, nonche' di iniziative di propaganda e promozione della cooperazione a carattere mutualistico e solidaristico. In particolare, sempre nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, la societa' puo': a) provvedere alla gestione collettiva dei natanti da pesca sui quali viene svolta l'attivita' dei soci, nonche' indirizzare, organizzare e promuovere le attivita' produttive dei pescatori associati; b) provvedere alla raccolta, trasporto, lavorazione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, dei prodotti ittici e frutti di mare in genere, sia freschi che congelati, ed anche di alghe; c) realizzare e gestire impianti di acquacoltura, piscicoltura e maricoltura, di molluschi eduli lamellibranchi, di frutti di mare e crostacei; d) organizzare e gestire tutti i servizi ausiliari ed accessori e d'interesse collettivo dei propri soci e cioe': manipolazione, insaccatura, confezionamento, ghiacciatura, spedizione e trasporto a mezzo di automezzi propri o di terzi, adeguatamente attrezzati, dei prodotti ittici e frutti di mare in genere; e) istituire e gestire in proprio distributori di carburante, scali d'alaggio, mercati ittici all'ingrosso, spacci per la vendita al dettaglio, centri di raccolta del prodotto ittico e frutti di mare in genere; f) provvedere all'acquisto collettivo ed all'approvigionamento di tutti gli attrezzi ed i materiali necessari all'esercizio della pesca, dell'allevamento del pesce e dei frutti di mare e di tutte le attivita' ausiliarie, accessorie e complementari, in essi compresi quelli di consumo ( reti, cordami, vele, cavi di acciaio, attrezzature di bordo, novellame, combustibili, carburanti, generi alimentari e di conforto, ricambi motori, pitture, vernice e tinture, olii lubrificanti); g) la promozione, la realizzazione e l'eventuale concessione in gestione ai propri soci, di strutture ed impianti di mitilicoltura, ostricoltura ed altri crostacei e molluschi, di piscicoltura ed acquacoltura. La concessione di tali strutture ed impianti sara' regolamentata con apposite norme predisposte dall'organo amministrativo ed approvate dall'assemblea in sede ordinaria; h) esercitare, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, il credito ai propri soci, soprattutto in ordine alle anticipazioni sugli eventuali prodotti conferiti; i) fornire adeguata assistenza anche con informazioni necessarie ed occorrenti per l'utilizzazione delle tecniche idonee a contribuire al miglioramento od all'incremento della produzione organizzando, ove necessario, corsi di formazione e di aggiornamento professionale per la specializzazione degli appartenenti al settore, eventualmente d'intesa con enti, pubbliche amministrazioni ed istituti universitari; l) l'assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in altre cooperative, consorzi, societa' ed enti, sia pubblici che privati, aventi finalita' identiche, analoghe e connesse agli scopi sociali o competitivi di essi; m) aderire ad associazioni di produttori quali quelle indicate dalle direttive comunitarie ed eventualmente costituire una organizzazione di produttori, sempre agli effetti delle direttive comunitarie e della normativa italiana; n) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e previdenziali; o) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e i loro familiari e degli altri lavoratori addetti alla cooperativa con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui ed altre operazioni finanziarie e partecipazioni; stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo un'apposita sezione di attivita', disciplinata da idoneo regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soci, ed effettuate esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; p) acquisire, in qualunque forma, dallo stato, da enti pubblici, da societa' e da privati in genere, suoli ed acque demaniali e private per l'esercizio dell'attivita' di piscicoltura, acquacoltura, mitilicoltura, ostricoltura ed altri molluschi e crostacei; ottenere ed acquistare il diritto di esclusivita' mediante brevetto o marchio, disegni, prodotti, strumenti, metodi, processi di lavorazione, macchine, dispositivi, modelli di attuazione industriale; fornire a terzi e/o altri organismi cooperativi di opere e servizi inerenti le strutture, gli impianti, la tecnologia, i brevetti per l'attivita' di acquacoltura, di piscicoltura ed allevamento di prodotti ittici e frutti di mare in genere; il proponimento e la gestione di qualunque altra attivita' di interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo della cooperazione. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti, autorizzazioni o abilitazioni non posseduti dalla cooperativa. 4. 2 la cooperativa, sempre nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; potra', inoltre, nei limiti e nel rispetto di tutte le vigenti leggi, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari. 4. 3 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle vigenti leggi e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. 4. 4 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi delle vigenti leggi.
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