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La cooperativa retta dai principi della mutualita' prevalente cosi' come definiti dall art. 2512 del codice civile, ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di quest ultimi e senza finalita' speculative con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci si propone di conseguire i seguenti scopi attraverso le seguenti attivita': a) di esercitare l'attivita' della pesca in acque marittime ed in acque interne e dei rami annessi, sia con mezzi propri , sia con mezzi che potranno essere conferiti dai soci; acquistare sia con mezzi propri sia utilizzando le provvidenze e i contributi dello stato, della regione, della comunita' economica europea e di altri enti pubblici , pescherecci, natanti in genere, attrezzature di bordo e quanto occorre per l'esercizio razionale della pesca; b) costituire e gestire joint venture con paesi esteri per la pesca e per la commercializzazione di prodotti ittici con sedi in italia ed all'estero; c) di impiantare e gestire, nell'interesse dei soci, scali di alaggio, cantieri, officine meccaniche, reparto per la tintoria delle reti e la fabbricazione e riparazione di attrezzi, pescherecci, barche e quant'altro necessario per la pesca e la utilizzazione dei prodotti di questa ed in ispecie per la salagione, lavorazione sott'olio, affumicazione e abboattamento del pescato; d) di curare l'acquisto di tutto quanto puo' occorrere per le attivita' pescherecce e la rivendita ai propri soci; e) di realizzare, organizzare e gestire tutti quei servizi ed attivita' a carattere artigianale e/o industriale inerenti la manipolazione, trasformazione, giacitura, spedizione e trasporto del pesce con qualsiasi materiale, fabbricazione e commercializzazione di cassette e altri imballaggi in uso alla pesca, la produzione del ghiaccio, acquisto e gestione dei mezzi di trasporto frigoriferi ed isotermici; f) di provvedere ad un locale ove possa svolgersi la vendita del prodotto della pesca, curando, anche a mezzo di appalto o altra convenzione simile, la esazione del prezzo di vendita, provvedere alla vendita collettiva del prodotto ittico nei mercati alla produzione ed all'ingrosso, al dettaglio anche direttamente mediante la realizzazione e gestione di appositi spacci o idonee strutture, anche mediante il conferimento del pescato da parte dei soci; g) di realizzare e/o assumere la gestione del mercato ittico all'ingrosso; h) provvedere alla costruzione di una tomba gentilizia nel cimitero di licata per tutti i soci e componenti delle loro famiglie conviventi in famiglia; i) di curare l'elevazione morale e materiale dei propri soci, anche mediante l'istituzione della casa del pescatore, di scuole, di corsi di formazione professionale per la qualificazione e/o aggiornamento degli operatori della pesca, di attivita' di studi e ricerca applicata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di conferenze su argomenti relativi alla pesca; j) di istituire delle sezioni sperimentali di ricerca e di concedere borse di studio e di sussidi straordinari ai soci ed ai figli conviventi dei soci; k) di fornire ai soci ogni forma di assistenza, anche creditizia (con l'esclusione della raccolta del risparmio); di fornire agli stessi, nei casi di necessita' prestiti e sovvenzioni dirette o indirette e, nel piu' ampio rispetto dei principi di mutualita', eventuali contributi in favore di quei soci che abbiano subito particolari perdite nell'esercizio della pesca per casi fortuiti o di forza maggiore; l) di istituire eventualmente sezione autonoma, con propria separata amministrazione per il credito ai soci e per lo spaccio di consumo; m) di assumere la gestione anche armatoriale dei natanti, nonche' la gestione dei mezzi di produzione a qualsiasi titolo posseduti; pertanto la cooperativa potra' acquistare, affittare o ricevere in comodato, anche gratuito, i natanti e qualsiasi mezzo di produzione; n) di istituire o partecipare insieme ad altre cooperative pescherecce o ad industriali della pesca o ad attivita' marinare, uffici comuni o consorzi per il raggiungimento degli scopi sociali; o) di gestire direttamente stazioni radio, ove consentito dalle leggi; p) di impiantare e gestire depositi di carburanti, di lubrificanti e prodotti petroliferi in genere per la pesca, ivi compresa l attivita' di bunkeraggio; impiantare e gestire servizi di autotrasporti di prodotti ittici, di carburanti, di lubrificanti e di prodotti petroliferi in genere per la pesca, nonche' di attrezzi, dotazioni di bordo e materiali da pesca e merci varie sia per conto proprio che per conto di terzi; impiantare e gestire, altresi', depositi di carburanti, lubrificanti e prodotti petroliferi in genere, ivi comprese stazioni di servizio anche per imbarcazioni adibite a nautica diporto; q) di stipulare convenzioni con lo stato, le regioni, le pubbliche amministrazioni e con privati allo scopo di ottenere concessioni per la realizzazione di strutture produttive, nonche' la concessione di suoli, coste e specchi d'acqua ai fini produttivi ed il loro sfruttamento da adibire eventualmente a zone riservate o parchi naturali, la concessione di banchine, darsene, ecc. . Per l'ormeggio; r) di esercitare la maricoltura e l'acquacoltura con i sistemi piu' rispondenti alla tecnica moderna, allo scopo di favorire la produzione nazionale ed il benessere dei produttori anche attraverso la realizzazione di impianti idonei; s) di esercitare attivita' di pesca turismo utilizzando i natanti, le strutture produttive, sia della cooperativa che dei propri associati ed eventualmente di terzi; t) di curare nell'interesse dei soci il regolamento dei rapporti con tutti gli enti assicurativi, previdenziali, mutualistici, statali, tributari e finanziari in genere, curando anche la tenuta delle contabilita' fiscali e previdenziali e l'espletamento degli adempimenti connessi; u) di gestire e realizzare attivita' da diporto; v) di aderire con deliberazione del consiglio d'amministrazione a una o piu' organizzazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; w) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, necessarie per la emissione di azioni di partecipazione cooperativa. Inoltre la societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; x) di assumere partecipazioni o costituire societa' di capitali, anche societa' miste con societa' estere, funzionalmente collegate al raggiungimento degli scopi sociali; y) la societa' potra' svolgere attivita' commerciale sia al dettaglio che all ingrosso per tutti i settori merceologici, alimentari e non alimentari, previsti dal d. L. Vo 31/03/98 n. 114 e legge regione sicilia 22 dicembre 1999 n. 28. La commercializzazione di tali prodotti merceologici puo' avvenire anche con forme speciali di vendita e televendita, la vendita su catalogo, la vendita porta a porta; z) di chiedere ai sensi e per gli effetti delle norme comunitarie, nazionali, emanate e vigenti in materia, il riconoscimento quale organizzazione di produttori della pesca", e di operare precipuamente, quale organizzazione di produttori per il porto rappresentativo di licata, per gli interventi, in particolare, delle seppie ed, in generale, su ogni altro tipo di pescato di produzione dei soci. La cooperativa nella qualita' di "organizzazione di produttori della pesca" mediante il coordinamento delle attivita' dei produttori associati. La realizzazione diretta di opportune iniziative complementari ed integrative, sia con impianti a terra, che con pescherecci propri, la valorizzazione del prodotto pescato degli associati, eventualmente integrato con acquisti o apporti di terzi per dimensionare piani di commercializzazione o produzione razionalmente economici, persegue i seguenti scopi: - il miglioramento del reddito degli associati promuovendo la stabilita' del mercato e la riduzione dei costi di produzione; - la razionalizzazione della produzione degli associati, ai fini dell'adeguamento dell'offerta alle esigenze di mercato. Anche nel quadro delle norme e delle esigenze comunitarie di organizzazione dei mercati; - la razionalizzazione dei modi e sistemi di commercializzazione dei prodotti degli associati, smerciando con la propria organizzazione tutto il prodotto conferito dagli associati. Sempre nella qualita' di "organizzazione di produttori della pesca", al fine di conseguire la riduzione dei costi di esercizio delle imprese aderenti e di rendere costante nel tempo la valorizzazione del pescato dei soci, nonche' di incrementare il pescato, la cooperativa puo' a titolo semplicemente esemplificativo: - organizzare gestire magazzini di deposito e frigoriferi, confezionamento e conservazione dei prodotti; - stipulare convenzioni o contratti con aziende o enti pubblici e privati, intesi a realizzare le migliori condizioni di fornitura agli associati; stipulare contratti di assunzione di servizi di commercializzazione e di immagazzinaggio con enti tipo l'aima; - assumere ogni altra iniziativa che possa concorrere alla riduzione dei costi di esercizio delle imprese aderenti compresa la costituzione e gestione di ogni opificio idoneo alla produzione dei beni strumentali per la pesca. I prodotti ittici per i quali la organizzazione di produttori della pesca opera i suoi interventi, sono quelli appresso indicati: seppie, lampughe, nonche' tutte le specie ittiche pescate dai soci della cooperativa. Al fine di perseguire gli scopi di cui al presente articolo, la cooperativa provvede a: 1) razionalizzare le operazioni di' pesca da parte degli associati nelle varie zone nei diversi periodi dell'anno, nonche' quelle di commercializzazione; 2) fissare le modalita', le condizioni ed i prezzi minimi di vendita del prodotto; 3) fissare le modalita' ed i prezzi di ritiro delle eventuali eccedenze di produzione; 4) stabilire criteri e modalita' per la determinazione di compensi a indennizzi degli associati, sulla base dei principi mutualistici; 5) riscuotere i contributi erogati da enti pubblici o organismi comunitari. La cooperativa quale organizzazione dei produttori, ogni anno, primadella apertura della campagna di pesca, dovra' approvare, in una apposita assemblea, in conformita' alle norme comunitarie, un piano di produzione e commercializzazione. Piu' in particolare, per quanto riguarda la produzione l'assemblea dovra' fissare le regole per : 1) l'elaborazione prima dell'apertura della campagna di pesca di un piano di approvvigionamento comprendente in :articolare. Altre una stima di quantitativi di produzione una previsione delle varia utilizzazioni di prodotti congelamento, salagione, affumicatura, trasformazione in preparazione e conserve, come pure lo smercio per il consumo diretto; 2) l'elaborazione di un programma di pesca che comprenda misure appropriate per equilibrare durante la campagna di pesca, i mezzi di produzione e la possibilita' di cattura in funzione della domanda; 3) la normalizzazione della produzione: peso, misura, cernita, presentazione, imballaggio etc. ; 4) la qualita' dei prodotti, il controllo della qualita', la classificazione per categorie di qualita' secondo le norme comunitarie in materia. Sempre l'assemblea per quanto riguarda la commercializzazione dovra' fissare le disposizioni che disciplinano da un lato le vendite da parte dell'organizzazione dei produttori dall'altro le vendite dei singoli membri, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dell'offerta comune nella fase della prima commercializzazione. Potranno aderire all'organizzazione dei produttori tutti gli armatori operanti nel comprensorio del porto di licata. A coloro che aderiscono e' fatto obbligo qualora non lo siano di iscriversi tra i soci della cooperativa, e' inoltre fatto obbligo, il divieto di recedere dalla predetta organizzazione prima di tre anni dall'ottenimento del riconoscimento e comunque, trascorso tale termine non prima di un anno dal relativo preavviso da fare pervenire alla cooperativa a mezzo raccomandata a. R. La societa' potra' inoltre svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle del presente articolo elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, ipotecaria, commerciale, fidejussoria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si potra' avvalere di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi. Potra' inoltre infine assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie quelle che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie alla attivita' sociale; dare adesione ad enti, associazione di rappresentanza e organismi economici consortili; progettare e realizzare piani di ristrutturazione e potenziamento aziendale nonche' programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale costituendo al proposito gli opportuni fondi. La cooperativa, in conformita' con lo svolgimento delle attivita' economiche per le quali si e' costituita, si prefigge lo scopo di fornire ai propri soci opportunita' e occasioni di lavoro. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni dei soci e nei confronti dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dall assemblea. Nello svolgimento delle suddette attivita', condotte nello spirito mutualistico prevalente, previsto dall art. 2512 e seguenti del cod. Civile, la cooperativa, a seguito dell esercizio collettivo dell impresa, e' in grado di fornire ai propri soci beni e servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato. La cooperativa collabora, in generale, alla diffusione dei principi mutualistici e cooperativi e in particolare, contribuisce alla formazione di una approfondita cultura mutualistica verso la cooperativa e presso le imprese associate al fine di realizzare un progetto imprenditoriale comune. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa puo' operare anche con terzi ai sensi e per gli effetti dell art. 2521, comma ii del cod. Civ.
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