Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa dovra' essere retta e disciplinata dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata. Essa ha per scopo e' quello di permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. Ha per oggetto quatno segue: - distribuzione di prodotti alimentari e non sia per conto proprio che per conto terzi; - commercio all'ingrosso e al dettaglio sia per conto proprio che per conto terzi. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c. C. , che espressamente prevede: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa deliberera' l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese, societa' od enti, aventi oggetto sociale analogo o affine a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potra' dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; potra' concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative, con espressa esclusione di qualsiasi attivita' finanziaria nei confronti del pubblico.
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