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Art. 4 - scopo ed oggetto sociale la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: 1) lo svolgimento di attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi. Pertanto la cooperativa viene ad identificarsi nel modo seguente: cooperativa sociale a scopo plurimo, secondo quanto espressamente specificato nella circolare n. 153/96 del ministero del lavoro, con collegamento funzionale tra le attivita' di tipo a) e b) come indicato dalla predetta circolare ministeriale e obbligo di separazione delle gestioni relative alle diverse attivita' esercitate. Quanto sopra anche ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 08/11/1991 n. 381 e successivi articoli e della circolare 08/11/1996 n. 153/96 del ministero del lavoro e per ogni altro disposto di legge. La cooperativa non ha scopo di lucro ne' finalita' speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione e' impegnata. La cooperativa si propone: 1) l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo, la promozione umana degli svantaggiati, mediante le iniziative atte a favorire il progresso degli stessi sul piano umano, familiare, sociale, ricreativo e culturale; 2) attivita' lavorative,commerciali e di servizi quali a titolo meramente esemplificativo : a) attivita' di produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti alimentari e non, sia nei locali della cooperativa (di proprieta' o in locazione) che presso soggetti od aziende; b) attivita' di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione di ambienti civili, industriali e ospedalieri, manutenzione di aree verdi nonche' l'attivita' di facchinaggio, carico scarico, confezionamento, cernita, assemblaggio ed imballaggio di prodotti ed articoli vari ed ogni altro servizio preliminare e complementare agli stessi; c)attivita' turistiche, alberghiere, di affittacamere, ostelli, di ristorazione in genere, mense aziendali e non e qualsivoglia attivita' commerciale per la vendita al minuto e all'ingrosso compresa la somministrazione di cibi e bevande mediante acquisto, locazione e contratti di gestione; d) servizi di trasporto in contro proprio o di terzi; e) gestire per conto proprio o per conto terzi servizi di segretariato, elaborazione testi, servizi informatici, di siti internet, nonche' agenzie d affari e servizi, di disbrigo pratiche presso enti pubblici e privati per persone disabili e/o svantaggiate o in stato di bisogno compresi cittadini immigrati ed emarginati presenti sul territorio; potra' inoltre gestire centri di accoglienza, socializzazione, di recupero per persone anziane e disabili e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualita' di vita e al recupero, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo spettacolo e l'intrattenimento, ed il turismo sociale. Per il perseguimento degli scopi prefissati, svolgera' in forma strettamente coordinata alle attivita' anzidette, anche le attivita' di cui all'art. 1 lettera a) l. 381/91 e in dettaglio: - gestire servizi di riabilitazione, servizi assistenziali, educativi e di sostegno tanto domiciliari che presso case di cura per anziani, disabili e/o svantaggiati, in proprio e c/terzi effettuati tanto per strutture pubbliche che private, nonche' servizi di mediazione interculturale. Le suddette attivita' possono ruotare attraverso collegamenti con enti locali ed i vari assessorati interessati alle attivita': artigianato, agricoltura, turismo, sanita' ed i servizi sociali della regione o di altri enti. La cooperativa potra' operare altresi' con il fondo sociale europeo per opere di interesse: riabilitativo - fisico lavorativo, socio - assistenziale, dei soggetti svantaggiati. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi stessi e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie a quella sociale; 2) dare adesioni e partecipazioni in enti ed organismi consortili e fideiussori, dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; 3) concedere avalli cambiari, fideiussori, stipulare contratti di locazione finanziaria quale parte locataria con le societa' preposte e fidi bancari ed ogni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; 4) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed a ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussione. A tal fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge ove prescritte, cosi' come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione e per lo specifico settore di attivita' che ne forma l'oggetto; 5) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successiva modificazioni, come richiamate dall'art. 13 d. P. R. 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal d. R. L. 12/03/1936 n. 375, dalle leggi 07/06/1974 n. 216 e 23/03/1983 n. 77 nonche', quelle di cui al d. L. 03/05/1991 n. 143 e loro successive modifiche e integrazioni. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni. La cooperativa puo', su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della l. 31 gennaio 1992, n. 59. Sono escluse tutte le attivita' vietate dalla legislazione vigente e futura alle societa' cooperative ed alle onlus.
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