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La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici, nonche' alle associazioni provinciali regionali e nazionali di rappresentanza, di tutela, di assistenza e di revisione della cooperazione. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Considerato lo scopo mutualistico, cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi, le seguenti attivita', anche costituendo sezioni o settori distinti: - produzione di servizi in campo socio-culturale e assistenziale, come ad esempio centri di accoglienza e ristoro (case di riposo, asili nido, scuole materne, baby-parking, mense scolastiche, aziendali e simili), centri culturali polivalenti e corsi educativi e di approfondimento; - attivita' di carattere artigianale per la produzione di oggetti di qualunque materiale; - produzione di servizi di trasporto e di servizi per la tutela, ripristino, manutenzione e pulizia dell'ambiente, sia in spazi esterni sia in edifici pubblici e privati; - collaborare e coadiuvare in servizi per imprese ed enti, di natura amministrativa, organizzativa, tecnica e informatica. La cooperativa potra' comunque svolgere ogni attivita' in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
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