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Scopo della cooperativa e' perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della legge numero 381/1991, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 112. La societa' cooperativa ha lo scopo mutualistico di ricercare e garantire opportunita' di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato nell'ambito delle prestazioni di servizi cui e' dedicata l'attivita' della cooperativa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa non ha finalita'speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualita', applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e' impegnata. Le finalita' mutualistiche della societa' si intendono rivolte all'interesse dei soci, secondo le direttive che saranno impartite dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. *** per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attivita': 1. Attivita' socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative, attivita' sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialita' in strutture ad elevata intensita' assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie; finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali; 2. La gestione di comunita' alloggio, case-famiglia, pensionati, case di riposo, presidi socio-sanitari, centri diurni anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati; 3. Fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, ecc. , ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti; 4. Prestare alle famiglie servizi atti all'educazione dei minori e tali da favorire l'inserimento sociale e culturale dei minori in stato di bisogno temporaneo; 5. La promozione di attivita' volte all'accoglienza, all'orientamento e formazione degli immigrati, al sostegno alle loro famiglie e alla mediazione culturale; 6. L'assistenza alle donne vittime di violenza e di tratta; 7. L'assistenza a minori con disabilita'; 8. L'educazione, istruzione e formazione professionale,ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa 9. L'attivita' di orientamento, accompagnamento al lavoro e formazione di soggetti svantaggiati anche attraverso la promozione di tirocini ed inserimento lavorativi in imprese esterne; 10. Lo svolgimento di attivita'di sensibilizzazione della comunita' locale nei confronti delle persone svantaggiate; 11. Attivita' extra scolastiche finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa. La societa' cooperativa, inoltre, potra': - partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; - assumere partecipazioni in altre societa' aventi scopo analogo od affine,con espressa esclusione a fini di collocamento sul mercato; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie alla attivita' sociale; - costituire ed essere socia di societa' per azioni ed a responsabilita' limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; - costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies codice civile; - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci,agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; - contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; - svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e/o affine agli scopi sopraelencati e compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli obiettivi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
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