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La cooperativa sociale " comunita' - famiglia" ha come scopo la promozione della cultura della famiglia come luogo idoneo per dare risposta a minori e famiglie in difficolta'. Ai sensi della legge 381/91, la cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa si ispira anche ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la giustizia e solidarieta' sociale, la partecipazione democratica, l'impegno civile, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche. La cooperativa puo' svolgere la sua attivita' anche nei confronti di soggetti terzi. Per il raggiungimento dello scopo sociale, a norma della legge n. 142/2001 e successive modificazioni, la cooperativa puo' instaurare con i propri soci rapporti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, possono prestare la loro attivita' anche a favore di altri datori di lavoro o committenti. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, la cooperativa ai sensi dell'articolo 2514: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale,dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto, la cooperativa ha per oggetto l'esercizio di attivita' socio-assistenziali ed educative, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e la gestione di comunita' famigliari per l'accoglienza di minori privi di un ambiente familiare idoneo la gestione di servizi diurni rivolti ai minori in difficolta' ed alle loro famiglie attivita' di sostegno e consulenza rivolte a minori e famiglie in difficolta' la progettazione e la gestione di interventi di accoglienza e supporto familiare rivolti a minori privi di un ambiente familiare idoneo reperimento e formazione di famiglie disponibili ad accogliere stabilmente o temporaneamente minori a rischio servizi di assistenza domiciliare minori servizi di prevenzione e supporto rivolti ai minori ed alle loro famiglie interventi di sostegno e consulenza rivolti alla prima infanzia ed alla genitorialita' gestione diretta di servizi rivolti alla prima infanzia interventi di tipo formativo e culturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunita' locali e di altre realta' del terzo settore e del volontariato locale. Attivita' di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attivita' sopraelencate la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. La cooperativa potra' raccogliere il risparmio tra i propri soci; tale attivita' e' finalizzata unicamente al conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque entro i limiti stabiliti dal vigente ordinamento. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmi tra il pubblico. La cooperativa provvedera' all'emanazione di apposito regolamento. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. La cooperativa puo' operare anche con terzi.
Parole chiaveIl campo di attività di Società Cooperativa Sociale Comunita'-Famigliari rientra nel macrosettore Servizi alle famiglie, area Servizi sanitari e di assistenza sociale. Il codice 87.90.00 (ATECO) descrive l'attività come: Altre strutture di assistenza sociale residenziale.
Società Cooperativa Sociale Comunita'-Famigliari è registrata anche con le denominazioni: "SOCIETA COMUNITA'-FAMIGLIARI", "COMUNITA'-FAMIGLIARI", "COOPERATIVA COMUNITA'-FAMIGLIARI", "COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA'-FAMIGLIARI", "SOCIETA COOPERATIVA COMUNITA'-FAMIGLIARI", "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA'-FAMIGLIARI" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA'-FAMIGLIARI".
La categoria dimensionale di Società Cooperativa Sociale Comunita'-Famigliari è "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 8.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.