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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate sia alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 sia all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91 considerando, per l'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti il necessario collegamento funzionale fra le attivita' di tipo a) e di tipo b) e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. C. , la societa': a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le due aree di intervento possono essere strettamente collegate e coordinate e vicendevolmente integrate per cui la realizzazione dell'una favorisce il perseguimento dell'altra. In particolare e solo a titolo indicativo la cooperativa persegue il proprio scopo sociale attraverso l'organizzazione e la gestione di: - ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. A) l. 381/91: a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi diversi, strutture ricettive diurne o residenziali, comunita' alloggio, casa famiglia e gruppo appartamento a favore di persone con disabilita', minori e adulti, persone in situazione di disagio e fragilita', della collettivita' e dei propri soci svantaggiati occupati nello svolgimento di attivita' di cui al presente articolo; b) la gestione di servizi di trasporto in favore di soggetti portatori di handicap, disabili, anziani ed altre categorie svantaggiate e/o in condizioni di particolare disagio ed emarginazione sociale; c) l'organizzazione e la gestione di corsi di studio, di formazione ed aggiornamento, convegni, seminari e conferenze in genere; d) la promozione di servizi ed attivita' di interesse sociale, culturale, ricreativo ed assistenza; e) la stesura e la realizzazione di progetti per l'assistenza e la riabilitazione di soggetti che si trovano in situazione di handicap, di disagio e di disadattamento; f) l'organizzazione e la gestione di corsi di sostegno per persone in stato di disagio o difficolta'; g) la gestione di servizi rivolti in particolare a docenti, studenti e loro famiglie di interesse formativo ? culturale ? ricreativo; h) la promozione e la gestione di qualunque altra attivita' di interesse comune che giovi al miglioramento economico e sociale dei propri soci, allo sviluppo ed alla crescita della cooperativa ivi compresa la realizzazione di iniziative di carattere ricreativo ed assistenziale. - ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. B) l. 381/91: i) la gestione di laboratori artigianali di legatoria, tipografia, copisteria, stampa lito-tipografica e serigrafica, falegnameria, oggettistica, composizioni floreali, confezionamento maglieria assumendo lavorazioni in proprio o per conto terzi; l) la gestione di servizi di pulizia, manutenzione del verde, facchinaggio, assemblaggio di componenti e assemblaggio di schede elettroniche; m) la gestione di servizi di ristoro, di somministrazione di alimenti e bevande; n) la gestione di punti vendita e di ogni altra attivita' utile per la commercializzazione dei propri prodotti, aperta ad altre cooperative per lo scambio di prodotti commerciabili; o) lo studio, progettazione e realizzazione di siti web; p) la gestione di attivita' di raccolta differenziata di beni o materiali destinati al recupero; q) la promozione e la gestione di qualunque altra attivita' di interesse comune che giovi al miglioramento economico e sociale dei propri soci, allo sviluppo ed alla crescita della cooperativa ivi compresa la realizzazione di iniziative di carattere ricreativo ed assistenziale; r) l'attivita' di produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in conto proprio che in conto terzi. S) la gestione di auditorium, teatri, piscine, palestre, spazi e luoghi pubblici, ritrovi in genere; t) la gestione di servizi fotografici per iniziative ed eventi; u) la gestione di servizi di trascrizione atti, servizi amministrativi in genere, per conto terzi; v) la gestione di servizi di segreteria, reception, custodia, guardiania, sorveglianza non armata e simili in via strumentale al raggiungimento delle finalita' sociali la cooperativa potra' realizzare: - attivita' di sensibilizzazione ed animazione alla cultura della solidarieta' e della pace, in particolare offrire servizi di consulenza e formazione sui temi della diversita', emarginazione, convivenza e accoglienza, attraverso corsi, dibattiti, conferenze, ricerche e studi, articoli informativi, proiezioni video, musica e teatro; - processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori delle necessarie competenze per svolgere il proprio ruolo sociale e professionale; - progettazione e gestione di percorsi formativi; - attivita' di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore; - partecipazione alla elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale, di volontariato e, piu' in generale, del terzo settore; nello svolgimento della propria attivita' essa potra' collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, organizzazioni di volontariato (odv) e enti del terzo settore (ets), operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici, anche partecipando a gare. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveIl codice di attività ATECO 88.10.00 corrisponde a: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
Società Cooperativa Sociale Di Solidarieta' Familiare O.n.l.u.s. è registrata anche con le denominazioni: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE O.N.L.U.S." e "COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE O.N.L.U.S.".
La categoria dimensionale di Società Cooperativa Sociale Di Solidarieta' Familiare O.n.l.u.s. è "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 46.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.