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Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa per le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci stessi. Attivita' specifica della societa', con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, e' quella di poter perseguire, operando nel rispetto dei principi della mutualita', l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. In particolare, ai sensi della legge numero 381 (trecentottantuno) dell'8 novembre 1991, la cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 (uno) della legge 381/91, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di: anziani, minori, donne in stato di disagio, portatori di disagi fisici e psichici, ed in genere a tutte le persone che si trovino in uno stato di disagio e svantaggio di tipo sociale, psicologico o sanitario, attraverso prestazioni e servizi di prevenzione, cura, assistenza, riabilitazione, reinserimento e la gestione di centri e residenze, in una logica di integrazione con le strutture pubbliche responsabili. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - servizi socio-sanitari ed educativi quali: 1. Assistenza domiciliare e telesoccorso; 2. Gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani ; 3. Gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza residenzialita' o di comunita' terapeutiche e/o assistenza nei medesimi; 4. Gestione di strutture di ospitalita' per soggetti non autosufficienti e/o assistenza nelle medesime; 5. Interventi di sostegno e reinserimento sociale, attivita' di animazione con finalita' educative e di socializzazione; 6. Trasporto accompagnamento minori; 7. Trasporto assistito di disabili; 8. Organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti attraverso l'utilizzo e la gestione di strutture di tipo alberghiero; 9. Attivita' educative e di animazione attraverso la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private, ludoteche, parchi giochi, biblioteche; 10. Assistenza ed ogni altra forma di intervento socio-educativo in direzione di disadattati psico-sociali, in un'ottica di prevenzione; 11. Gestione di strutture educativo-assistenziali per minori; 12. Gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza; 13. Gestione di servizi di segretariato sociale; 14. Gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di a. I. D. S. , malati terminali, attraverso centri di ascolto, centri di prima accoglienza, unita' di strada, comunita' terapeutiche, in un'ottica di prevenzione, di riabilitazione e di reinserimento sociolavorativo; 15. Gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati; 16. Gestione di servizi finalizzati al sostegno, all'assistenza, formazione ed inserimento lavorativo di profughi ed extracomunitari anche per quanto previsto nei precedenti punti; 17. Attivita' di formazione di personale idoneo a svolgere le attivita' di cui innanzi. La cooperativa operando in un ambito coperto da segreto professionale, adoperera' tutti i sistemi e gli accorgimenti idonei a tutelare la riservatezza delle notizie attinenti la situazione clinica del soggetto. Al fine di concorrere al conseguimento della stipula di convenzioni con gli enti pubblici, compresi quelli economici e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, la societa' cooperativa procedera' ad iscriversi negli appositi albi regionali. La cooperativa potra' compiere ogni altra attivita' e operazione commerciale, industriale, amministrativa ed economica, mobiliare ed immobiliare, inerente allo scopo sociale o che comunque ne integri e ne agevoli la realizzazione. Potra', altresi', assumere interessenze e partecipazioni, come disposto dall'articolo 18 (diciotto) della legge 19 marzo 1983 numero 73, in societa' aventi oggetto sociale uguale al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale e con esclusione di ogni attivita' prevista dalla legge n. 1 del 2 gennaio 1991. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della societa', la disciplina dell'esercizio delle attivita' nei limiti dello scopo sociale, i rapporti di dettaglio tecnico e/o amministrativo tra i soci e la societa' potranno essere disciplinati, a giudizio del consiglio di amministrazione, da regolamenti interni. In tali regolamenti potra' essere anche prevista la nomina di un direttore, nonche' potranno essere stabiliti le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della societa'. Tutti i lavori assunti in appalto, per convenzione o comunque affidati, dovranno essere svolti e realizzati esclusivamente attraverso l'opera dei soci, ad eccezione di qualifiche altamente specializzate e non esistenti fra i soci. La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarra' di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituira' altresi' fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La societa' e' retta coi principi della mutualita', ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con l'esclusione di ogni finalita' speculativa secondo le norme di legge richiamate dallo statuto. Sempre a tale scopo dovra' inoltre uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che specificano piu' approfonditamente il concetto di mutualita'. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente e si impegna espressamente a)a non distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b)a non remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c)a non distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d)a devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 (duemilacinquecentododici) del codice civile nella nota integrativa al bilancio evidenziando i parametri previsti dall'articolo 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile. La societa' potra' avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di leggi regionali, nazionali e comunitarie. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro, a solo titolo esemplificativo: a) assumere, con deliberazione dell'organo amministrativo, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, interessenze e partecipazioni in imprese, enti, societa' o consorzi che svolgono attivita' affini, analoghe, complementari e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, di federazioni locali e/o nazionali, aderendo e partecipando ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere fideiussioni od avalli ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; e) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei; f) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni, concessioni di mutui o partecipazioni; g) al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 (cinquantanove), puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; la cooperativa puo' inoltre, ai sensi della citata legge numero 59/92, predisporre piani di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La societa' cooperativa potra' ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari anche emettendo obbligazioni ed altri strumenti finanziari. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa sara' obbligata, nei confronti dei soci, al principio di parita' di trattamento demandandosi all'organo amministrativo, con regolamento che sara' approvato dall'assemblea dei soci, la facolta' di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.
Parole chiaveSocietà Cooperativa Sociale Luceria Servizi - Onlus è attiva nel settore Servizi alle famiglie, con focus specifico su Servizi sanitari. Il settore di attività (codice ATECO 88.99.00) è: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
L'azienda Società Cooperativa Sociale Luceria Servizi - Onlus utilizza anche i nomi: "SOCIETA LUCERIA SERVIZI - ONLUS", "SOCIETA ONLUS", "LUCERIA SERVIZI", "COOPERATIVA ONLUS", "SOCIETA LUCERIA SERVIZI", "LUCERIA SERVIZI - ONLUS", "SOCIETA COOPERATIVA ONLUS", "COOPERATIVA LUCERIA SERVIZI", "SOCIETA COOPERATIVA LUCERIA SERVIZI", "COOPERATIVA SOCIALE LUCERIA SERVIZI", "COOPERATIVA LUCERIA SERVIZI - ONLUS", "SOCIETA' COOPERATIVA LUCERIA SERVIZI", "COOPERATIVA SOCIALE LUCERIA SERVIZI - ONLUS", "SOCIETA COOPERATIVA LUCERIA SERVIZI - ONLUS", "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCERIA SERVIZI", "SOCIETA' COOPERATIVA LUCERIA SERVIZI - ONLUS" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCERIA SERVIZI - ONLUS".
In base alla dimensione, Società Cooperativa Sociale Luceria Servizi - Onlus è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.