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La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attivita' costituente l'oggetto sociale finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo uno (1), lettera b), della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381). La cooperativa svolge quindi la propria attivita' caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo sei (6) della legge tre (3) aprile duemilauno (2001) numero centoquarantadue (142), che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi. Considerato lo scopo della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la cooperativa ha per quanto lecito come oggetto le seguenti attivita': - la manutenzione, la conduzione e la gestione su affidamento delle competenti autorita' di edifici scolastici, pubblici e privati, di impianti sportivi e di tutela del verde pubblico, canili e ricoveri per animali domestici; - la gestione di parcheggi; - la riscossione di tributi comunali dovuti: - per imposta sulla pubblicita'; - sulla pubblica affissione; - sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche; - per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche adibite in particolare a parcheggio e/o custodia di autoveicoli su aree pubbliche e private. La cooperativa, ai sensi dell'articolo uno (1), comma uno (1), lettera b), della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381), e dell'articolo duemilacinquecentoventi (2520), comma due (2), del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attivita' in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attivita' lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attivita' della cooperativa medesima e' diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa. La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci. Conseguentemente, la cooperativa e' considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo duemilacinquecentotredici (2513) del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa aderisce all'associazione nazionale di categoria e alla relativa associazione regionale o provinciale aderente alla confederazione cooperative italiane nonche' ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro. Essa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; puo' partecipare quindi anche ad appalti commessi sia da enti pubblici che privati, puo' assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa', private o pubbliche, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, puo' aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, puo' anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che necessiti dell'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero cinquantanove e normativa integrativa, modificativa e successiva.
Parole chiaveL'attività principale è classificata con codice ATECO 52.21.50: Gestione di parcheggi e autorimesse.
Il capitale sociale risulta essere di 5.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2014.