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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita precedentemente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati e considerata la complessita' degli ambiti di intervento, la cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunita' locale attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili sia gestendo servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attivita' volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto cosi' come previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 1 della l. 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa sara' impegnata inoltre nel necessario collegamento funzionale fra le suddette attivita' di tipo a) e di tipo b), e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla vigente normativa. Per il raggiungimento dei suoi scopi generali ed entro le modalita' indicate, nel rispetto dei requisiti organizzativi imposti dalla normativa, la cooperativa potra' concretamente realizzare la gestione stabile o temporanea, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, di interventi educativi, sociali e riabilitatavi rivolti a persone svantaggiate progettati in base alle esigenze individuali e attingendo a tutte le aree d'intervento nelle quali la cooperativa opera. Anche per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate la cooperativa sociale potra' realizzare, con netta separazione gestionale ed amministrativa dalle precedenti elencate attivita' secondo quanto previsto per le cooperative sociali a scopo plurimo, le seguenti attivita' che diventano oggetto della cooperativa valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381: - effettuare servizi di pulizia in genere, civile, industriale, su immobili pubblici e privati; servizi di manutenzione e pulizia macchine e attrezzature, imbiancatura, derattizzazione e disinfestazione; manutenzione verde pubblico e privato, giardini, piantumazioni, tagli ad alto fusto e ogni servizio annesso; servizi cimiteriali di ogni tipo comprese tumulazioni, esumazioni, ricognizioni, traslazioni, ecc. ; servizi neve, ghiaccio, alluvioni, terremoti con ogni mezzo meccanico; servizi di ristorazione; - fornire, organizzare e gestire servizi di autotrasporto di merci per conto terzi; servizi posta, servizi di trasloco, facchinaggio, fattorinaggio, logistica, custodia, portierato e reception, volantinaggio, telemarketing; vigilanza alle cose ed alle persone se consentita da norme di legge e nei limiti della stessa, previe le eventuali autorizzazioni; - lavori di assemblaggio di ogni genere, lavorazioni meccaniche, del legno, lavorazioni in alluminio, plastica o qualsiasi altro materiale con o senza macchinari e gestione magazzino conto terzi; - effettuare servizi ecologici al fine di migliorare l'ambiente, compreso le lavorazioni di bonifica in genere, spurgo pozzi, gestione cassonetti rifiuti; trattamento, trasporto e smaltimento rifiuti vari, anche tossici, servizi di igiene urbana e spazzamento strade, scavi e demolizioni; qualsiasi operazione di bonifica da amianto, smontaggio lastre e materiali contenenti amianto e sostituzione con materiali non tossici; interventi edili e di manutenzione tecnica-impiantistica; - costruire, promuovere e gestire anche all'estero scuole lavoro, luoghi di cura, colonie, case vacanza o altro per i propri soci o per qualsiasi persona che versi in stato di necessita' compreso l'assistenza a domicilio e non; - promuovere e gestire corsi e attivita' di formazione professionale, sociale e culturale anche in collegamento con enti pubblici e privati, nei limiti e se consentito dalla legge; - trasporto e consegna a domicilio dei pasti riservati a persone svantaggiate; - trasporto ed accompagnamento di disabili ed anziani o persone in difficolta'; - servizio ausiliario di mensa; - gestione di centri ricreativi; - servizio di ristorazione scolastica; - servizio di bidelleria. La cooperativa potra' inoltre svolgere ogni attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate nonche' compiere atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e commerciale ritenute necessarie o opportune per il raggiungimento dello scopo sociale - esclusa peraltro la raccolta di risparmio tra il pubblico - compreso il rilascio di fidejussioni a favore di terzi ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo riterra' opportuno. Tutte tali attivita' complementari per il conseguimento dell'oggetto sociale non potranno essere esercitate "nei confronti del pubblico". Il tutto con esclusione di ogni e qualsiasi attivita' protetta e tutelata ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815 e del decreto legislativo primo settembre 1993 n. 385 e comunque nel rispetto delle limitazioni di legge. Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attivita' sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, richiedono una diversa forma e/o struttura sociale ovvero modalita' di esercizio in via esclusiva ovvero che vengono esercitate solo dagli iscritti in albi professionali. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi, ma si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', dell'apporto delle prestazioni da parte dei soci.
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