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La cooperativa, senza finalita' di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. La cooperativa e' retta dai principi della mutualita', in ossequio a quanto disposto dagli artt. 2511-2512-2513-2514 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale ma dovra' essere prevalente lo scambio mutualistico, e cioe' l'attivita' svolta nei confronti dei soci. La societa' si propone: 1. Di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito; 2. Di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione; 3. Di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarieta' dei soci in conformita' delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attivita' - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del piu' ampio conseguimento dell'oggetto sociale; 4. Di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica. La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla lega nazionale delle cooperative e mutue, agli organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale e' la propria sede sociale, nonche' alle associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Considerata l'attivita' mutualistica della societa' nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come determinati nello statuto, la cooperativa ha per oggetto le attivita' socio sanitarie ed educative di cui all'articolo 1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, e specificatamente: - servizi socio-assistenziali: comunita' alloggio per minori, centri di aggregazione giovanile, centri ricreativi diurni per minori, asili nido, comunita' alloggio per portatori di handicap, case vacanza, comunita' di prima accoglienza; - servizi educativi: istituti educativi, scuole materne, baby parking, centri estivi, centri di studio per minori, centri di formazione per persone portatori di handicap, formazione assistita, preparazione e realizzazione di corsi di formazione professionale organizzati o finanziati dalla regione o dal fondo sociale europeo o da altri enti, societa' o cooperative. In relazione agli scopi ed agli oggetti sociali, la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e creditizie ritenute opportune, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, potra' compiere ogni operazione all'uopo occorrente, quale concorrere ad aste pubbliche e private e a licitazioni private ed altre, acquistare immobili o prenderli in locazione, accettare donazioni, contrarre mutui, ricevere finanziamenti pubblici e privati, concedere garanzie, stipulare convenzioni, ottenere concessioni, associare od essere associata in partecipazione, aderire a consorzi, partecipare ad altre cooperative o loro consorzi, associazioni comunque costituite, nonche' assumere interessenze e partecipazioni in societa' cooperative e imprese che svolgano attivita' integrative, complementari o analoghe alla propria, istituire e gestire stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali e tutto quant'altro occorrente, purche' compatibile con la sua natura di "cooperativa sociale" ai sensi del citato primo comma, lett. A) dell'art. 1 della l. N. 381/1991. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito eventuale regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile. La cooperativa si inibisce l'esercizio di qualsivoglia attivita' professionale protetta e/o riservata o vietata per legge.
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