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La societa', senza finalita' di lucro, persegue l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione e l'organizzazione di attivita' relative a servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4 (quattro). Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potra' essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla l. 381/91, la cooperativa potra' avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Oggetto della cooperativa sono le attivita' socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti: a) attivita' e servizi di riabilitazione; b) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, case di riposo, centri sociali, di accoglienza e socializzazione quali comunita' di alloggio, strutture di prima accoglienza, comunita' di pronto intervento; c) servizi domiciliari e assistenziali, animativi, educativi, infermieristici, di sostegno e riabilitazione; d) centri diurni e residenziali; e) servizi di assistenza logistica; f) organizzazione tenuta corsi; g) attivita' di sensibilizzazione, animazione ed educative rivolte alla comunita' entro cui opera la cooperativa, nonche' promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; h) organizzazione e gestione di servizi di "housing sociale" ovvero soluzioni abitative per persone in condizioni di svantaggio; i) organizzazione e gestione di servizi e attivita' di ristorazione, alberghiera, fieristica, di eventi aggregativi di qualsiasi altra forma, che veda le categorie svantaggiate protagoniste dell'attivita' come fruitori, promotori o soggetto di studio e di discussione. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici se ed in quanto necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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