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Considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attivita' rientranti nella categoria a) dell'articolo 1 della legge 381/1991. Pertanto, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, delle seguenti attivita' socio-sanitarie e/o educative: - l'assistenza ed il soccorso agli ammalati, agli handicappati, agli indigenti, ai feriti, agli infortunati sul lavoro, negli incidenti stradali, del mare, in calamita' naturali o dovuti a fatti umani, a chi ne faccia richiesta e, comunque, in casi di necessita'; - l'istituzione di posti di pronto soccorso e di pronto intervento a carattere stabile, con annessa astanteria e personale medico e infermieristico, in porti, aeroporti, agglomerati industriali, grandi opifici ed in altri posti, ove meglio possa estrinsecarsi la prestazione della societa'; - l'istituzione di posti di pronto soccorso mobili in caso di calamita' naturali o dovuti a fattori umani, in localita' balneari, di pubblico spettacolo e agonistico, convegni, congressi e in tutti quei casi dove, per la distanza dai centri medici abilitati e la forte concentrazione di unita' umane, sia richiesta la pronta assistenza sanitaria, in tenda o in furgoni attrezzati, forniti di personale sanitario ed infermieristico; - l'istituzione di un servizio di ambulanze, sia a richiesta, sia a supporto delle unita' stabili o mobili, per il trasporto immediato o successivo al primo soccorso, presso i centri sanitari generici o specializzati; - l'attivita' di trasporto e noleggio con conducente nell'ambito degli scopi sociali; - il trasporto di sangue, organi ed emo-derivati; - l'assistenza medico-generica, specialistica ed infermieristica, domiciliare ed ambulatoriale anche mediante convenzioni con enti, comuni, nonche' con le unita' sanitarie locali o con il servizio sanitario nazionale in conformita' agli scopi sociali; - l'istituzione di un settore specializzato di volontari da inserire nei quadri della protezione civile nazionale, che svolga un'opera ausiliaria alle forze permanenti preposte al soccorso tecnico urgente sotto la sovraintendenza dell'ispettorato regionale di vigili del fuoco, ai sensi della legge 8. 12. 1970 n. 996 e successive modifiche ed integrazioni; - l'istituzione di unita' cinofile di soccorso; - l'istituzione di un adeguato servizio di sgombero, con mezzi propri o in gestione, con l'uso di autogru, pale meccaniche e carro attrezzi adeguati, anche per i casi di interventi specifici, quali spargimento di liquidi incendiari e corrosivi, di inerti, di derrate e di quant'altro avesse a portare nocumento alla sicurezza della circolazione e dei cittadini in genere; - l'istituzione di corsi di formazione professionale di primo-soccorso, a vari livelli, ai sensi della legge regionale n. 24 del 6. 3. 1976 e successive modifiche ed integrazioni, per quanti sia per motivi di lavoro che per uso civico volessero prestare la loro opera nei confronti di terzi, mettendo in atto le loro conoscenze nel campo assistenziale e sociale. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potra' acquistare, gestire, accettare in conduzione tutte quelle attrezzature ed impianti, fissi e mobili, che saranno necessari, anche per il caso che la gestione e la conduzione siano a titolo oneroso. La societa' potra' pervenire all'acquisto di aree edificabili e costruirvi impianti per le necessita' sociali; immobili e costruzioni che servano ad ospitare i locali della cooperativa e le strutture sanitarie e di supporto tecnico necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' realizzare le piu' opportune attivita' che saranno ritenute valide nell'ambito degli scopi sociali per il procacciamento di provvidenze economiche atte al sostentamento degli oneri cui la cooperativa e' soggetta. Per il maggior raggiungimento degli scopi di cui sopra la cooperativa potra' avere dipendenti nel settore sanitario, parasanitario, infermieristico e di ogni altro ordine e qualifica, compreso il personale amministrativo per il migliore perseguimento degli scopi sociali. In tali casi la societa' interverra', accendendo le relative posizioni assicurative e previdenziali di obbligo. La cooperativa non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci o da terzi simpatizzanti della cooperativa, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Potranno essere compiute, inoltre, quelle operazioni contrattuali, mobiliari ed immobiliari, ivi compreso l'acquisto di beni immobili, che si rendessero necessari ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni di credito ordinario a medio termine ed aderire a tutte le forme creditizie previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie utili al conseguimento degli scopi sociali, come potra', anche, chiedere tutti i contributi stanziati dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico della cooperativa. Con delibera assembleare, potra' aderire e partecipare, sotto qualsiasi forma, a consorzi, sia nazionali che regionali e provinciali nonche' comunitari, aventi lo scopo di assistere e tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono attivita' in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla cooperazione.
Parole chiaveIl codice ATECO 86.90.42 corrisponde all'attività: Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.
Società Cooperativa Sociale Soccorso Verde-Azzurro figura anche con le denominazioni: "SOCIETA SOCCORSO VERDE-AZZURRO", "SOCCORSO VERDE-AZZURRO", "COOPERATIVA SOCCORSO VERDE-AZZURRO", "SOCIETA COOPERATIVA SOCCORSO VERDE-AZZURRO", "COOPERATIVA SOCIALE SOCCORSO VERDE-AZZURRO", "SOCIETA' COOPERATIVA SOCCORSO VERDE-AZZURRO" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCCORSO VERDE-AZZURRO".
Secondo i criteri europei, Società Cooperativa Sociale Soccorso Verde-Azzurro è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.