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- la cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso lo svolgimento di attivita' d'impresa, indicate nei commi successivi del presente articolo, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi della normativa vigente. Puo' operare in diversi settori e, in particolare, in quello agricolo promuovendo l'agricoltura sociale e il rispetto dell'ambiente, del territorio e del paesaggio. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attivita' lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuita' di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Per raggiungere lo scopo sociale la cooperativa progetta, programma e gestisce attivita' formative, di inserimento lavorativo e produttive finalizzate alla formazione e all'impiego di figure professionali previste dall'oggetto sociale. Essa intende, nello specifico: - avviare al lavoro nell'agricoltura e nelle attivita' a essa connesse, nonche' nella lavorazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, ortofloreali e nel settore dell'allevamento zootecnico, le persone con disabilita' e/o in altre condizioni di fragilita' e svantaggio quali, ad esempio, persone detenute, affette da dipendenza patologica, patologie fisiche, psichiche e mentali; - promuovere un uso razionale del suolo e territorio al fine di salvaguardare e valorizzare l'ambiente e il paesaggio, preservando e rivitalizzando le culture e le tradizioni agricole; - ottenere in concessione gratuitamente o dietro corrispettivo terreni da coltivare, fondi agricoli, oliveti, frutteti, campi, serre, stalle e ogni altra struttura connessa con l'esercizio dell'agricoltura e con la lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici; - coltivare direttamente a mezzo dei propri soci o concedere in lavorazione ai soci e, occorrendo, a terzi il terreno comunque avuto da coltivare, sotto quelle forme che si riterranno piu' opportune (come a esempio, compartecipazioni, affittanze collettive, ecc. ), evitando ogni e qualsiasi speculazione, curando nel modo migliore possibile, l'osservanza di tutte le norme di buona tecnica agraria e facendo si che i fondi siano tenuti in efficiente stato di produttivita'; - assumere da enti pubblici e privati lavori di bonifica, irrigazioni, scavo e altri aventi attinenza con l'agricoltura; - esercitare le attivita' di giardinaggio, manutenzione del verde, potatura, sistemazione poderi, impianti di irrigazione, regimentazione acque piovane, raccolte agricole conto terzi, lavorazioni agricole conto terzi; - esercitare attivita' agricole innovative quali l'agrovoltaico o agri fotovoltaico che consentono l'uso simultaneo del terreno agricolo e la produzione di energia fotovoltaica; - esercitare l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame e le attivita' connesse, anche con contratti di soccida e simili; - esercitare le industrie che rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura e le attivita' tutte connesse a esso esercizio; - valorizzare gli scarti agricoli e dell'allevamento producendo biomasse vegetali, animali e microbiche; - acquistare, per impiegare nelle proprie aziende o per cedere ai soci occorrendo ratealmente, attrezzi e macchine agricole, piante, sementi, concimi, bestiame e quant'altro necessario ad aziende agricole; - costituire e/o aderire a consorzi agricoli per la coltivazione e/o la trasformazione dei prodotti agricoli, delle sementi oleosi e delle coltivazioni fungine; - esercitare il commercio diretto di prodotti agricoli, dell'allevamento e della pastorizia; - favorire l'aggregazione dei cittadini e la riscoperta delle tradizioni agricole e rurali, istituendo e gestendo, ad esempio, fattorie e orti sociali, forni collettivi e sociali per la panificazione, frantoi sociali e collettivi, gruppi di acquisto solidali per la valorizzazione delle produzioni a km. 0 e/o biologiche; - provvedere all'appoderamento dei terreni al fine di dare in coltivazione diretta a una o piu' famiglie dei propri soci piccoli lotti, costruendo in proprio, se necessario e possibile, i fabbricati necessari, arrivando possibilmente a cederne la proprieta' anche con pagamenti dilazionati, sotto quelle forme che si riterranno piu' idonee; - studiare, anche in collaborazioni con enti di ricerca e niversita',ogni mezzo di perfezionamento agrario, istituendo campi sperimentali, scuole, vivai, ecc. , acquistando macchinari e attrezzature speciali da destinare alla esecuzione di lavori anche per conto di altre aziende agricole a favorire, con ogni mezzo idoneo (ricerche, sperimentazioni, conferenze, aiuti, ecc. ), eventuali nuovi perfezionamenti agricoli; - facilitare ai soci l'accesso al credito agrario; - migliorare le condizioni materiali, igieniche e morali dei soci lavoratori della terra, tutelandone gli interesse singoli e collettivi, costruendo, migliorando o restaurando case coloniche o altre abitazioni, istituendo officine per la manutenzione, la riparazione, il noleggio di macchine e attrezzature agricole, gestendo spacci, istituendo circoli di ricreazione e istruzione, promuovendo il risparmio e la previdenza e tutte quelle altre iniziative idonee a ottenere il benessere dei soci, nonche' quelle necessarie e utili per conseguire gli scopi sociale; - istituire e gestire attivita' artigianali o, comunque, di produzione di beni e servizi. - concedere in locazione o in comodato le proprie attrezzature e i propri beni e potra' concederli in pegno e/o usufrutto; - progettare e gestire strutture di agriturismo; - offrire servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati, esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristori, bar, centri balneari, stazioni balneari), centri di gastronomia, caffetterie, nonche' tutte le attivita' affini e correlate, il tutto anche utilizzando prodotti e materie prime provenienti dalle attivita' agricole e zootecniche realizzate; - offrire servizi di manutenzione ambientale e di beni culturali e, in genere manutenzione pulizia di immobili; - realizzare servizi di conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pubblico e privato, di attrezzature sportive (campi da calcio, tennis, bocce, ecc,) nonche' di guardiania degli stessi; - offrire servizi per la cura e la manutenzione del verde pubblico, l'igiene urbana, servizi cimiteriali, raccolta e smaltimento dei rifiuti; - gestire attivita' di produzione artigianale (quali falegnameria, vetreria, bricolage, ecc. ), organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori; - realizzare servizi di custodia automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza urbana e rurale sul territorio; - offrire servizi di facchinaggio; - realizzare interventi di pulizia di aree rurali, spiagge, tratti costieri e tratti stradali; - gestire parchi naturali e giardini, gestire beni artistici, storico-monumentali e architettonici, nonche' servizi museali e bibliotecari; - produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, programmi per la diffusione in audio e video, attinenti o comunque connessi ai propri ambiti di attivita'. In riferimento alle attivita' comprese nella lettera b) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalita' di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignita' umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attivita' si persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinche' siano rimossi quelli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, ii comma cost. ), nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale" che la costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali. La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge. La cooperativa non ha finalita' speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualita' applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale e integrata cosi' come previsto dalle leggi vigenti in materia, puo' usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttivita' causata dalla integrazione di persone disabili con ridotta capacita' lavorativa. A tali fini la cooperativa potra' anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello stato, che di enti regionali e della comunita' europea. Su delibera del consiglio di amministrazione potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) potra' assumere con delibera del consiglio di amministrazione interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in societa' e altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, in consorzi, soprattutto ove cio' si reputera' conveniente non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie; b) potra' concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c) potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ammessi da almeno tre mesi e in regola con i versamenti e con i pagamenti di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico ed i soci sotto ogni forma
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