Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Società Cooperativa Sociale Tagesmutter…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Art. 4 - scopo la cooperativa, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In particolare, lo scopo precipuo della cooperativa e' quello di operare per fornire servizi socio-assistenziali ed educativi necessari per accompagnare le famiglie nella loro funzione educativa nei confronti del bambino, garantendo un apporto professionale in merito ed al contempo promuovendo il riconoscimento della funzione pedagogica fondamentale della famiglia sollecitando politiche adeguate. Ai fini dei raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. Civ. . La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Art. 5 - attivita' per raggiungere detti scopi, la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attivita', in proprio o per conto terzi, che ne costituiscono l'oggetto sociale: a) promuovere e diffondere la figura professionale della "ta gesmutter" come "persona adeguatamente formata che, profes sionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilita' sociale non lucrativi, fornisce educa zione e cura a uno o piu' bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari"; b) organizzare, gestire e realizzare: - un servizio di "tagesmutter" efficace, efficiente ed affi dabile svolto in modo professionale secondo i principi prece denti; - servizi di "babysitting" o di altri servizi a supporto della funzione educativo - assistenziale della famiglia, ivi com presa la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e strutture simili; - servizi di supporto educativo, domiciliare o di gruppo, ri volto a bambini e ragazzi in situazione di svantaggio fisico, psichico o sociale; - servizi educativi e ricreativi per bambini e ragazzi che potranno cosi' usufruire di spazi ludici e aggregativi con fi nalita' anche pedagogiche; - servizi di ascolto e supporto dei neo-genitori o di quanti stiano per diventarlo, in particolare le neo-mamme e le donne incinte, per accompagnarli in questa fase, anche attraverso attivita' con i propri figli; - attivita' educative e socio-sanitarie a favore di bambini e adulti, ivi compresa la gestione di comunita'-alloggio; - laboratori, corsi o qualsiasi altra attivita' atta a fornire ai figli o ai genitori educazione e stimoli che favoriscano la maturazione personale e la crescita della persona; c) preparare e somministrare pasti nell'ambito delle attivita' socio-educative proposte; d) promuovere e diffondere conoscenze pedagogiche alla base dei servizi di assistenza all'infanzia, anche mediante corsi di formazione, acciocche' diventino patrimonio comune; e) promuovere la trasformazione del lavoro educativo di molte donne in una vera e propria professione esercitata nel ri spetto delle leggi, con conseguenti maggiori garanzie sia per l'utente che per la lavoratrice; f) promuovere e diffondere la cultura del valore educativo della famiglia dando risalto alla sua funzione, anche orga nizzando attivita' di divulgazione quali, a titolo esemplifi cativo, manifestazioni, seminari o conferenze; g) produrre e diffondere materiale informativo di vario tipo, anche multimediale ed "on-line", necessario per raggiungere i propri scopi; h) promuovere una politica che sostenga economicamente le fa miglie, sia offrendo un'occasione di riqualificazione profes sionale, sia intervenendo a sostegno dei costi delle famiglie che utilizzano il servizio; i) promuovere ogni altra attivita' che si rivelasse necessaria per il raggiungimento degli scopi. La cooperativa potra' operare anche con i terzi ed anche in collaborazione con altri enti, sia pubblici che privati. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate, sia per privati cittadini che per enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, con trattative dirette o partecipando a gare, appalti, licitazioni, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria atte a raggiungere gli scopi sociali. La cooperativa potra' procedere ad acquistare direttamente, valorizzare e vendere attivita' e/o esercizi commerciali, intestarsi licenze amministrative e quanto altro necessario o utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie alla attivita' sociale; 2) emettere gli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente; 3) dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 4) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; 5) ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Tutte le attivita' di cui all'oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, oltre che nel rispetto dei limiti ed in conformita' alle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Parole chiave