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La cooperativa intende continuare a dar vita ad una comunita' sociale che, rispettosa dei limiti e della dignita' del disabile ne favorisca la crescita dell'autonomia personale, lo sviluppo delle abilita' e delle attitudini, lo sviluppo di relazioni interpersonali e con l'ambiente esterno in modo da accrescere l'autostima e la maggiore autonomia e qualita' di vita possibili. La cooperativa considera prioritari: la centralita' della persona e il radicamento nel territorio. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha lo scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali. Nello svolgimento dell'attivita' produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. Inoltre, ed a qualsiasi fine: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa per perseguire il suo scopo primario e la sua caratteristica peculiare di impresa sociale in particolare si occupa: a) gestire, anche in regime di convenzione con enti pubblici, attivita' ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e sue eventuali modifiche ed integrazioni; b) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 art. 1 lettere a) e b) ed in particolare: - la gestione di strutture residenziali, comunita' alloggio, comunita' terapeutica, centri diurni e sociali e di accoglienza e ogni altro servizio di pubblica sicurezza e utilita'; - la gestione di mense, l'attivita' di ristorazione collettiva e scolastica e la somministrazione di bevande e alimenti; - attivita' e servizi rivolti alla riabilitazione, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione e altre strutture di animazione finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre alternative per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale; - centri educativi occupazionali diurni; - centri di lavoro guidato; - attivita' di formazione, consulenza e programmazione; - attivita' rivolte alla promozione della professionalita' del socio cooperatore con appositi corsi di formazione o specializzazione sia teorica che pratica; - attivita' di produzione editoriale di riviste, libri e periodici in genere con particolare riferimento alle tematiche dell'handicap; - attivita' di elaborazione dati per conto di terzi, battitura di testi, legatoria e rilegatoria; servizi informativi, comunicazionali, organizzativi, pubblicitari, editoriali, promozionali, redazionali, filmici, fotografici e audiovisivi; - attivita' di assistenza, sorveglianza e accompagnamento ai minori, portatori di handicap, anziani e tossicodipendenti sia essa domiciliare, ospedaliera o anche attuata in soggiorni climatici; - attivita' di assistenza infermieristica e/o medica presso enti pubblici e privati; - organizzazione e gestione trasporto di minori, portatori di handicap, anziani e tossicodipendenti per conto di terzi; - trasporto persone mediante servizio pubblico di noleggio autovettura con conducente e non; - noleggio d'automezzi in genere; c) di svolgere attivita' agricola, attraverso la messa a coltura di terreni e la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei relativi prodotti, attivita' di giardinaggio, di coltivazione piante e di manutenzione e recupero in generale di fondi sia rustici che dei terzi, attivita' di agriturismo; d) di svolgere attivita' artigianale in generale e di assemblaggio di parti meccaniche o inerenti, valendosi dell'opera dei soci o delle persone sottoposte a tutela giuridica dei soci, di cui al successivo art. 6; e) di svolgere attivita' di pulizia, manutenzione ed affini, assistenza, disinfezione e disinfestazione, tinteggiatura, restauro, tutela dei beni storici e naturali; f) di svolgere attivita' commerciali all'ingrosso, al dettaglio, per via telematica e anche in forma ambulante di tutti i prodotti commerciabili, sia direttamente che mediante concessione in oggetto di aziende aventi analogo oggetto, nonche' la rappresentanza e il commissionato per conto terzi; g) la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande; la gestione di hotels, alberghi, ristoranti, bar, distributori di carburanti, stazioni di servizio e loro gestione sia direttamente che per concessione; h) l'attivita' di incentivare gli enti pubblici preposti all'inserimento dei disabili nel contesto socio-economico locale attraverso l'istituzione di posti di lavoro sia in relazione alle norme di legge in materia di invalidi civili, sia raggiungendo accordi particolari con le aziende e le organizzazioni sindacali; di obbligarsi tramite convenzione con enti, associazioni, organismi pubblici e privati di ogni ordine e grado nonche' ricevere contributi dai suddetti; la cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea d'impresa, per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le risorse disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione; i) l'esercizio di tutte le altre attivita' di interesse comune o collaterale, utili al raggiungimento degli scopi sociali nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportune. Per il raggiungimento di questo fine potranno anche essere istituiti dei corsi di preparazione alla vita lavorativa che saranno frequentati da soggetti che solo successivamente saranno inseriti nel mondo del lavoro ed inoltre potranno essere istituiti centri di addestramento ed avviamento al lavoro denominati centri socio-lavorativi. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' collaterale (culturale, sperimentale, di animazione, di documentazione e ricerca, ecc. ) e, nel limite delle proprie possibilita', di finanziare qualsiasi tipo di attivita' che favorisca un migliore recupero sociale, culturale e professionale degli handicappati; nonche', in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potra' effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, industriali, mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre societa', nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunita' contingenti - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo e gruppo cooperativo paritetico. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in societa' diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La societa' potra' svolgere per le societa' partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attivita' per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia vigenti. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrative. La cooperativa potra' inoltre istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; e' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci.
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