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La societa' ha per oggetto esclusivo l acquisto in massa, a titolo oneroso dei crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall istituto nazionale della previdenza sociale (inps), gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2005, cosi' come individuati nel decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi ai sensi dell articolo 13, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 cosi' come successivamente modificato. La societa' potra' finanziare l acquisto dei crediti sopra indicati, in conformita' al disposto del comma 5 del predetto articolo 13, attraverso il ricorso all emissione di titoli ovvero attraverso la contrazione di prestiti, in una o pi soluzioni. La societa' non potra' intraprendere nuove operazioni di cartolarizzazione di crediti qualora gli operatori, individuati ai sensi dell art. 2, comma 5, legge 30 aprile 1999, n. 130, i quali abbiano valutato il merito di credito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti precedentemente intraprese dalla societa', non abbiano prima dichiarato per iscritto che la conclusione di tale nuova operazione di cartolarizzazione dei crediti da parte della societa' non influira' negativamente sulla valutazione dagli stessi espressa circa il merito di credito delle precedenti operazioni di cartolarizzazione di crediti della societa'. In conformita' alle disposizioni del comma 4 del predetto articolo 13, nonche' della legge n. 130/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti contributivi, nonche' tutti gli altri diritti acquistati dalla societa' nei confronti dell inps nell ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti rispetto al patrimonio della societa' o a quelli relativi ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l acquisto dei crediti stessi. Nei limiti consentiti dalle disposizioni del predetto articolo 13, e della legge n. 130/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione, la societa' puo' compiere le operazioni finanziarie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali, connesse, affini e necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale; la societa' puo' incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento e puo' altresi' compiere operazioni di cessione dei crediti acquistati e di reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli. In conformita' alle disposizioni contenute nel comma 15 del predetto articolo 13, la societa' potra' trasferire la gestione dei crediti acquistati dall inps alla societa' di cui all articolo 15 della legge n. 448/1998, cosi' come successivamente modificato, secondo modalita' e termini fissati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi del comma 2 del predetto articolo 13. Al solo fine di meglio raggiungere l'oggetto sociale e come attivita' prettamente marginale e strumentale la societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, societarie, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari.
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