Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Società Di Mutuo Soccorso…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Seraphis opera senza alcun fine di lucro e senza esercitare attivita' di natura commerciale ed ispira la sua azione alla fratellanza universale, senza distinzione di razza, sesso, credo religioso e condizione sociale ed afferma il valore della solidarieta' in una societa' senza privilegi e discriminazioni, in cui il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, attraverso il riconoscimento e il rispetto delle naturali differenze. Nei limiti fissati dalla legge, in conformita' al d. L. 18 ottobre 2012 n. 179 e del d. Lgs. 117/2017 la mutua persegue in via esclusiva o principale attivita' con finalita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e c) del d. Lgs. 117/17, sulla base del principio costituzionale di solidarieta', sussidiarieta' e utilita' sociale a favore dei propri soci, dei loro familiari, partecipanti o aventi causa. Le assistenze e prestazioni sono erogate anche attraverso la stipula di convenzioni con network o singoli presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, con network o singoli studi specialistici o poliambulatori privati, tramite gestione diretta e/o attraverso convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal servizio sanitario nazionale, dalle regioni, dalle province autonome o da altri enti istituzionali. In particolare, le finalita' di interesse generale della mutua si sostanziano in una o piu' delle seguenti attivita': a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; e) promozione, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualita' ed i legami di solidarieta' fra i soci; f) promozione di attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici; g) promozione di iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tese l'inclusione sociale, culturale e del benessere della salute. In particolare, sara' possibile stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale nonche' con altri enti del terzo settore; h) adesione e partecipazione a consulte, consorzi, cooperative, societa' ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario sia in ambito nazionale che europeo, al fine di erogare determinate assistenze o servizi ovvero affidarli agli stessi; i) costituzione e la gestione di fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia; l) promozione di ogni altra iniziativa che si rendesse utile e/o necessaria al conseguimento dello scopo sociale. Le attivita' indicate ai punti a), b, c) e d) possono essere svolte dalla mutua anche come fondo sanitario ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. E), d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e ai sensi dell'art. 2, comma 2, d. M. 27 ottobre 2009. Per la realizzazione degli scopi sociali la mutua potra' attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purche' conformi al presente statuto, quali a titolo meramente esemplificativo: 1. Stabilire rapporti con organismi associativi e mutualistici similari a livello locale, regionale, nazionale o internazionale; 2. Stipulare accordi e/o convenzioni con: - societa' di servizi che supportano la mutua nella fase di erogazione del sussidio e/o nella propria gestione contabile/amministrativa nonche', piu' in generale, nella realizzazione degli scopi sociali; - strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri medici o specialistici, laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, strutture sanitarie odontoiatriche; - studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali dei medici, centri di assistenza infermieristica e/o domiciliare; - stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, case di riposo e cura per anziani; - casse di assistenza, fondi sanitari integrativi, altre societa' di mutuo soccorso, compagnie di assicurazioni, societa' di servizi ed altre societa' o ente la cui attivita' e' strumentale alla realizzazione degli scopi sociali; 3. Promuovere servizi sanitari e socio assistenziali, sia a domicilio che presso ospedali, case di cura e di riposo e, piu' in generale, promuovere ogni iniziativa che possa essere di supporto alla realizzazione degli scopi sociali; 4. Aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico ed affidare a tali soggetti l'applicazione di determinati servizi; 5. Effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale; 6. Effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la pubblicazione di stampe periodiche e non; 7. Istituire fondi sanitari integrativi di cui al d. Lvo 30/12/1992 n. 502 smi e altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla legge. La mutua, inoltre, potra' esercitare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale: - attivita' diverse da quelle di cui ai punti precedenti secondo criteri e limiti definiti con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale; - attivita' di raccolta fondi; - tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili esclusivamente al conseguimento dello scopo sociale. Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente alla raccolta del risparmio e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Il consiglio di amministrazione individua le attivita' secondarie e strumentali. "art. 6 soci fondatori sono soci fondatori i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che hanno partecipato alla costituzione della mutua. La qualifica di socio fondatore consente di partecipare attivamente alla vita associativa con diritto di voto nelle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali.
Parole chiave