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Scopo, finalita' e attivita' l'assistenza non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, in tutte le forme e modalita' consentite dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto dei principi della mutualita' mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' delle seguenti attivita' di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi. Le modalita' e i limiti di erogazione delle prestazioni ai soci dell'assistenza saranno stabiliti da apposito regolamento interno, da approvarsi da parte dell'assemblea. L'assistenza si propone di: a) svolgere attivita' di assistenza sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, nonche' gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali; b) svolgere attivita' di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente all'assistenza oppure in conformita' a contratti di lavoro , di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge; c) erogare ai soci assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidita' e malattia; d) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti, con esclusione comunque di trattamenti pensionistici in senso proprio e con la precisazione che i sussidi saranno erogati nei limiti delle disponibilita' patrimoniali dell'assistenza; e) partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e i loro familiari; f) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualita' ed i legami di solidarieta' fra i soci nonche' fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del consiglio di amministrazione. Al fine di realizzare quanto previsto ai punti da a) a f) il consiglio di amministrazione potra': 1. Stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale; 2. Aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, societa' ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico; 3. Promuovere e costituire fondi sanitari integrativi ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e/o integrazioni; 4. Effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. I limiti, le norme ed i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea. L'assistenza puo' aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che svolgono attivita' assistenziali, ricreative, culturali o che si propongono comunque scopi ed attivita' affini a quelli esercitati dalla "s. M. S. L'assistenza" ets stessa. L'assistenza puo' partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'assemblea, l'esplicazione di determinati servizi. L'assistenza puo' inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'assistenza puo' esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, anche attivita' di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Parole chiaveL'attività principale è classificata con codice ATECO 88.9: ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE.
I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.