Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': i) la prestazione di servizi amministrativi e contabili in generale in favore di condominii, ed in particolare la gestione contabile, fiscale e amministrativa, con la realizzazione a titolo esemplificativo dei seguenti servizi: - tenuta della contabilita' condominiale, registrazione delle movimentazioni, riconciliazione dei conti bancari e/o postali, bilanci e rendiconti; - predisposizione dei modelli fiscali connessi e relativi all'attivita' sopra indicata, comunicazioni telematiche e adempimenti fiscali; - ripartizione delle spese, con calcolo delle quote condominiali e predisposizione dei dispositivi di pagamento; - archiviazione documentale e conservazione digitale dei documenti condominiali; ii) l'esecuzione di lavori manutentivi e di pulizia negli edifici; il tutto con esclusione delle attivita' riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi. La societa' puo' inoltre svolgere nell'ambito dell'oggetto sociale qualsiasi attivita' commerciale comunque funzionale, connessa, complementare, od affine a quelle sopra indicate. La societa', in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico e pertanto con esclusione delle attivita' riservate previste dal d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e d. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e dal d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, eventuali successive modifiche ed integrazioni, puo' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale. A tal fine, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potra': a) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa' aventi scopi affini, analoghi o complementari; b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno e con le limitazioni di cui all'art. 18. 2 dello statuto.
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