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3. 1 l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica. 3. 2. La societa' - essendosi resa acquirente, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 18, comma 2, lettera a) della legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3 e 13-bis della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, aggiunto dall'art. 16 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ubicati nel territorio della provincia di trento, gia' posseduti dall'enel s. P. A. - esercita in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 13 del d. P. R. 26 marzo 1977, n. 235, ed in conformita' alle previsioni dell'art. 18, comma 2, lettera b) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, il servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica nell'ambito del territorio della provincia di trento, con la modalita' e secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 4, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3. La societa' in tal fine in particolare provvede: a) al trasporto ed alla trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali; b) alla connessione alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta nel territorio della provincia autonoma di trento, fornendo tutte le prestazioni ed i servizi necessari; c) alla realizzazione e gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione. A tal fine, la societa' puo' operare sia in italia che all'estero e svolgere qualsiasi altra attivita' connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per le attivita' di: - progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di reti elettriche, di apparecchiature ed impianti; - realizzazione e gestione di infrastrutture tecniche destinate alla ricarica di veicoli elettrici, sia in ambito pubblico che privato; - gestione di impianti di illuminazione pubblica; - realizzazione di reti di comunicazione anche non correlate alle esigenze dei propri impianti, da mettere a disposizione di operatori del settore tlc secondo convenzioni per l'utilizzo condiviso o vendita diretta; - ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati; - qualunque altra attivita' che consenta miglior utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate. 3. 3. La societa' potra' cedere parte degli impianti di distribuzione, indicati al precedente art. 3. 2, a condizione che se ne verifichino i presupposti normativi ed amministrativi come indicati all'art. 18 comma 2 lettera c) della legge provinciale 20. 3. 2000 n. 3 e disposizioni connesse, esclusivamente ai soggetti indicati dall'art. 13 comma 3 lettere a) e b) della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3. L'eventuale trasferimento dovra' avvenire alla condizione prevista dall'art. 13 comma 5 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, previa stipulazione con il cessionario di un'apposita intesa. 3. 4 per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la societa' potra' altresi' compiere ogni operazione commerciale, industriale ed immobiliare, a tal fine potra' altresi' compiere in via non prevalente con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie immobiliari, concedere fideiussioni, avvalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi. 3. 5 salvo il disposto di cui all'art. 2361 c. C. , potra' assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o societa', aventi scopo analogo o affine al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purche' non nei confronti del pubblico, nonche' costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee e d'impresa. La societa' non potra' comunque esercitare attivita' riservata a professionisti per il cui esercizio e' prescritta l'iscrizione in appositi albi o registri. 3. 6 la societa', nel rispetto dei principi di economicita' e redditivita' e della riservatezza dei dati aziendali, ha la finalita' di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualita' nell'erogazione dei servizi: a) garantendo la neutralita' della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
Parole chiaveL'area di business di Società Elettrica Trentina Per La Distribuzione Di Energia Elettrica Spa In Sigla Set Distribuzione Spa è il macrosettore Filiera dell'energia elettrica, settore Distribuzione locale di energia elettrica. Secondo lo standard ATECO, il codice 35.13.00 corrisponde a: Distribuzione di energia elettrica.
L'azienda Società Elettrica Trentina Per La Distribuzione Di Energia Elettrica Spa In Sigla Set Distribuzione Spa è nota anche con le denominazioni: "SOCIETA' ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SPA", "SET DISTRIBUZIONE", "SET DISTRIBUZIONE SPA", "SET DISTRIBUZIONE SOCIETA' PER AZIONI", "SOCIETA' ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA" e "SOCIETA' ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' PER AZIONI".
Società Elettrica Trentina Per La Distribuzione Di Energia Elettrica Spa In Sigla Set Distribuzione Spa è definita come "grande impresa" secondo gli standard europei (250 o più dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 122.0 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.